Art. 12 Controllo e vigilanza 1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto con le modalita' previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259. 2. Le deliberazioni concernenti la pianta organica e il regolamento di amministrazione e contabilita' sono sottoposte all'approvazione del Ministero vigilante di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro possono essere individuate ulteriori deliberazioni o ulteriori atti da sottoporre all'approvazione ministeriale. 3. Il bilancio di previsione e' deliberato dal Consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto generale e' deliberato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Entro 10 giorni dalle relative delibere, il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto generale sono trasmessi al Ministero vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'approvazione. Si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. 4. Il Ministro e l'ISPRA stipulano una convenzione triennale, con adeguamento finanziario e degli obiettivi per ciascun esercizio, con la quale, previa ricognizione dei servizi ordinari, sono individuate anche le eventuali ulteriori attivita', non incompatibili con i servizi ordinari, svolgibili da ISPRA, nonche' le risorse allo scopo disponibili. Nella convezione si provvede altresi' alla identificazione degli indicatori con cui misurare l'andamento dei servizi ordinari e delle attivita' ulteriori, anche attraverso azioni di monitoraggio, nonche' delle misure idonee a consentire l'efficace esercizio della vigilanza sull'Istituto, anzitutto sotto il profilo della tempestivita' e completezza dei flussi informativi. 5. Il presidente, anche con riferimento agli obiettivi programmatici contenuti nella convenzione di cui al comma precedente, trasmette al Ministro vigilante una relazione annuale sui risultati dell'attivita' dell'Istituto. 6. Nei casi di accertate e gravi irregolarita', di comprovata difficolta' di funzionamento, di inosservanza delle linee direttive emanate dal Ministro vigilante o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, puo' essere disposta, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, la cessazione del presidente dalle sue funzioni e lo scioglimento del consiglio di amministrazione, con contestuale nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto per la durata massima di dodici mesi.
Note all'art. 12: - La legge 21 marzo 1958, n. 259, recante «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1958, n. 84. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, recante «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1998, n. 297.