Art. 12. 
 
(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e  96
del decreto legislativo n. 285 del 1992, in  materia  di  divieto  di
                 intestazione fittizia dei veicoli) 
 
  1. All'articolo 94 del decreto legislativo n.  285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2,  gli
atti, ancorche' diversi da quelli di cui  al  comma  1  del  presente
articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della  carta
di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del  veicolo,
per un periodo superiore a trenta giorni, in favore  di  un  soggetto
diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti  dal  regolamento
sono  dichiarati  dall'avente  causa,   entro   trenta   giorni,   al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici al fine dell'annotazione sulla  carta  di  circolazione,
nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli  articoli  225,
comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si  applica
la sanzione prevista dal comma 3»; 
    b) al comma 5, le parole: «previste nel comma 4» sono  sostituite
dalle seguenti: «previste nei commi 4 e 4-bis». 
  2. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285  del  1992  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 94-bis. - (Divieto di intestazione fittizia dei  veicoli).  -
1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di
proprieta'  di  cui  al  medesimo  articolo  e  il   certificato   di
circolazione di cui all'articolo 97  non  possono  essere  rilasciati
qualora  risultino  situazioni  di  intestazione   o   cointestazione
simulate  o  che   eludano   o   pregiudichino   l'accertamento   del
responsabile civile della circolazione di un veicolo. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o  abbia
ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di
quanto disposto dal medesimo  comma  1  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a  euro  2.000.
La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia
la  materiale  disponibilita'  del  veicolo  al  quale  si  riferisce
l'operazione, nonche' al soggetto proprietario dissimulato. 
  3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti  di
cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma  e'
soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di  cui
agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5.  In  caso  di
circolazione  dopo  la  cancellazione,  si  applicano   le   sanzioni
amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93.  La  cancellazione
e' disposta su richiesta degli organi di polizia stradale  che  hanno
accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento  e'
divenuto definitivo. 
  4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno,
sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata  dai
commi 1, 2 e 3, con  particolare  riferimento  all'individuazione  di
quelle situazioni che, in relazione alla tutela  della  finalita'  di
cui al comma 1 o per l'elevato numero dei  veicoli  coinvolti,  siano
tali da richiedere una verifica che non ricorrano le  circostanze  di
cui al predetto comma 1». 
  3. All'articolo 96 del decreto  legislativo  n.  285  del  1992  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si  applicano
le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93». 
 
          Note all'articolo 12 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  94,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            94. Formalita' per il trasferimento di  proprieta'  degli
          autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il  trasferimento
          di residenza dell'intestatario. 
            1.  In  caso  di  trasferimento   di   proprieta'   degli
          autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi  o   nel   caso   di
          costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di  locazione
          con facolta' di acquisto, il competente ufficio del PRA, su
          richiesta avanzata dall'acquirente  entro  sessanta  giorni
          dalla data in cui  la  sottoscrizione  dell'atto  e'  stata
          autenticata  o  giudizialmente  accertata,  provvede   alla
          trascrizione del  trasferimento  o  degli  altri  mutamenti
          indicati, nonche' all'emissione e  al  rilascio  del  nuovo
          certificato di proprieta'. 
            2. L'ufficio competente del Dipartimento per i  trasporti
          terrestri su richiesta avanzata  dall'acquirente  entro  il
          termine  di  cui  al  comma  1,  provvede  al   rinnovo   o
          all'aggiornamento della carta  di  circolazione  che  tenga
          conto dei mutamenti di cui al medesimo comma.  Analogamente
          procede per i trasferimenti di residenza. 
            3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 653 a euro 3.267. 
            4. Chiunque circoli con un veicolo per il  quale  non  e'
          stato richiesto, nel termine stabilito dai  commi  1  e  2,
          l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione  e
          del certificato di proprieta'  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  327  a
          euro 1.633 
            4-bis. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  93,
          comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione
          dell'intestatario della carta di  circolazione  ovvero  che
          comportino la disponibilita' del veicolo,  per  un  periodo
          superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso
          dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
          sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni,  al
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici al fine  della  annotazione  sulla
          carta  di   circolazione,   nonche'   della   registrazione
          nell'archivio di cui agli articoli 225,  comma  1,  lettera
          b), e 226, comma 5. In caso  di  omissione  si  applica  la
          sanzione prevista dal comma 3. 
            5. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da
          chi accerta le violazioni previste nei comma 4 e 4  bis  ed
          e' inviata all'ufficio competente del  Dipartimento  per  i
          trasporti  terrestri,  che   provvede   al   rinnovo   dopo
          l'adempimento delle prescrizioni omesse. 
            6. Per gli atti  di  trasferimento  di  proprieta'  degli
          autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti  in  essere  fino
          alla data di entrata in vigore della presente  disposizione
          e'  consentito  entro  novanta  giorni   procedere,   senza
          l'applicazione     di     sanzioni,     alle     necessarie
          regolarizzazioni. 
            7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di  pagamento  delle
          tasse di circolazione e relative  soprattasse  e  accessori
          derivanti dalla titolarita'  di  beni  mobili  iscritti  al
          Pubblico  registro  automobilistico,   nella   ipotesi   di
          sopravvenuta   cessazione   dei   relativi   diritti,    e'
          sufficiente   produrre   ai   competenti   uffici    idonea
          documentazione attestante la  inesistenza  del  presupposto
          giuridico per l'applicazione della tassa. 
            8. In tutti i casi in  cui  e'  dimostrata  l'assenza  di
          titolarita' del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli
          uffici di cui al comma 1 procedono  all'annullamento  delle
          procedure di riscossione coattiva delle tasse,  soprattasse
          e accessori. 
            - l'articolo 93, del decreto legislativo 30 aprile  1992,
          n. 285, cosi' recita: 
            93.  Formalita'  necessarie  per  la  circolazione  degli
          autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. 
            1. Gli  autoveicoli,  i  motoveicoli  e  i  rimorchi  per
          circolare devono essere muniti di una carta di circolazione
          e immatricolati presso  il  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri 
            2. L'ufficio competente del Dipartimento per i  trasporti
          terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta
          di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario
          del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalita'
          dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto
          o del venditore con patto  di  riservato  dominio,  con  le
          specificazioni di cui all'art. 91. 
            3. La carta di circolazione non puo' essere rilasciata se
          non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il
          trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge. 
            4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
          propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione
          occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta
          di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi,
          le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne  il
          traino.  L'ufficio  competente  del  Dipartimento   per   i
          trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma  5,  da'
          immediata comunicazione  delle  nuove  immatricolazioni  al
          Pubblico Registro Automobilistico  gestito  dall'A.C.I.  ai
          sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. 
            5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre
          la carta di circolazione, e'  previsto  il  certificato  di
          proprieta',  rilasciato  dallo  stesso  ufficio  ai   sensi
          dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187 , a
          seguito di istanza da presentare  a  cura  dell'interessato
          entro sessanta giorni  dalla  data  di  effettivo  rilascio
          della  carta  di  circolazione.  Della  consegna  e'   data
          comunicazione  dal  P.R.A.  agli  uffici   competenti   del
          Dipartimento per i trasporti terrestri tempi e le modalita'
          di  tale  comunicazione  sono  definiti  nel   regolamento.
          Dell'avvenuta  presentazione  della   istanza   il   P.R.A.
          rilascia ricevuta. 
            6. Per gli autoveicoli e i  rimorchi  indicati  nell'art.
          10,  comma  1,  e'  rilasciata  una   speciale   carta   di
          circolazione,     che     deve     essere      accompagnata
          dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo  stesso.
          Analogo speciale  documento  e'  rilasciato  alle  macchine
          agricole quando per le stesse ricorrono  le  condizioni  di
          cui all'art. 104, comma 8. 
            7. Chiunque circola con un veicolo per il quale  non  sia
          stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          389 a euro 1.559.  Alla  medesima  sanzione  e'  sottoposto
          separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario
          o il locatario con facolta' di acquisto o l'acquirente  con
          patto di riservato dominio. Dalla  violazione  consegue  la
          sanzione  amministrativa  accessoria  della  confisca   del
          veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
          titolo VI. 
            8. Chiunque circola con un rimorchio  agganciato  ad  una
          motrice le cui  caratteristiche  non  siano  indicate,  ove
          prescritto, nella carta di circolazione  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          78 a euro 311. 
            9.  Chiunque  non  provveda  a  richiedere,  nei  termini
          stabiliti, il rilascio del  certificato  di  proprieta'  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 155 a euro 624. La carta di  circolazione  e'
          ritirata  da  chi  accerta  la   violazione;   e'   inviata
          all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo  l'adempimento
          delle prescrizioni omesse. 
            10. Le norme suddette non si applicano ai  veicoli  delle
          Forze armate di cui all'art. 138,  comma  1,  ed  a  quelli
          degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma
          11; a tali veicoli si applicano le  disposizioni  dell'art.
          138. 
            11. I veicoli destinati  esclusivamente  all'impiego  dei
          servizi di polizia stradale  indicati  nell'art.  11  vanno
          immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento  per
          i trasporti terrestri su richiesta  del  corpo,  ufficio  o
          comando che utilizza tali veicoli per i servizi di  polizia
          stradale.  A  siffatto  corpo,  ufficio  o  comando   viene
          rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per  i
          trasporti terrestri che ha  immatricolato  il  veicolo,  la
          carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i  dati
          di  cui  al  comma  4,  l'indicazione  che  il  veicolo  e'
          destinato esclusivamente a servizio  di  polizia  stradale.
          Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche  di  tali
          veicoli. 
            12. Al fine  di  realizzare  la  massima  semplificazione
          procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti  con  il
          cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  gli   adempimenti   amministrativi
          previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere
          gestiti dagli uffici  competenti  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri e del Pubblico Registro Automobilistico
          gestito  dall'A.C.I.  a  mezzo   di   sistemi   informatici
          compatibili.   La   determinazione   delle   modalita'   di
          interscambio dei dati, riguardanti il  veicolo  e  ad  esso
          connessi, tra  gli  uffici  suindicati  e  tra  essi  e  il
          cittadino e' disciplinata dal regolamento. 
            - l'articolo 97, del decreto legislativo 30 aprile  1992,
          cosi' recita: 
            97. Circolazione dei ciclomotori. 
            1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: 
            a) un certificato di circolazione, contenente i  dati  di
          identificazione e costruttivi del veicolo,  nonche'  quelli
          della   targa   e   dell'intestatario,    rilasciato    dal
          Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da  uno  dei
          soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.  264,  con  le
          modalita' stabilite con decreto dirigenziale del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  a   seguito   di
          aggiornamento dell'Archivio nazionale dei  veicoli  di  cui
          agli articoli 225 e 226; 
            b)  una  targa,   che   identifica   l'intestatario   del
          certificato di circolazione. 
            2. La targa e' personale e abbinata a un solo veicolo. Il
          titolare la trattiene in caso di vendita. La  fabbricazione
          e la vendita delle targhe sono riservate  allo  Stato,  che
          puo' affidarle con le modalita' previste dal regolamento ai
          soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 
            3.  Ciascun  ciclomotore  e'  individuato   nell'Archivio
          nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225  e  226,  da
          una scheda elettronica, contenente il numero di  targa,  il
          nominativo del  suo  titolare,  i  dati  costruttivi  e  di
          identificazione di tutti i veicoli di cui,  nel  tempo,  il
          titolare  della  targa  sia  risultato  intestatario,   con
          l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna  variazione
          d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo
          sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento  per
          i  trasporti  terrestri  a  fini  di  sola   notizia,   per
          l'individuazione del responsabile della circolazione. 
            4. Le procedure e la  documentazione  occorrente  per  il
          rilascio  del  certificato  di  circolazione   e   per   la
          produzione  delle  targhe  sono   stabilite   con   decreto
          dirigenziale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, secondo criteri di  economicita'  e  di  massima
          semplificazione 
            5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o  vende
          ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a quella
          prevista   dall'art.   52   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro
          311.  Alla  stessa  sanzione  soggiace  chi  effettua   sui
          ciclomotori modifiche idonee  ad  aumentarne  la  velocita'
          oltre i limiti previsti dall'art. 52. 
            6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad
          una o piu' delle caratteristiche  o  prescrizioni  indicate
          nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero  che
          sviluppi una velocita' superiore a  quella  prevista  dallo
          stesso art. 52, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. 
            7. Chiunque circola con un ciclomotore per il  quale  non
          e' stato rilasciato il certificato di circolazione,  quando
          previsto, e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 
            8. Chiunque circola  con  un  ciclomotore  sprovvisto  di
          targa  e'  soggetto  alla   sanzione   amministrativa   del
          pagamento di una somma da euro 70 a euro 285. 
            9. Chiunque circola con un ciclomotore  munito  di  targa
          non propria e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741 
            10. Chiunque circola con un  ciclomotore  munito  di  una
          targa i cui dati non siano chiaramente visibili e' soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 23 a euro 92. 
            11. Chiunque fabbrica o vende targhe con  caratteristiche
          difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola
          con un ciclomotore munito delle suddette targhe e' soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 1.685 a euro 6.741. 
            12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale  non
          e'  stato  richiesto  l'aggiornamento  del  certificato  di
          circolazione per trasferimento della proprieta' secondo  le
          modalita'  previste  dal  regolamento,  e'  soggetto   alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          356 a euro 1.426. Alla medesima sanzione e' sottoposto  chi
          non  comunica  la   cessazione   della   circolazione.   Il
          certificato di circolazione e' ritirato  immediatamente  da
          chi accerta la  violazione  ed  e'  inviato  al  competente
          ufficio del Dipartimento per  i  trasporti  terrestri,  che
          provvede agli  aggiornamenti  previsti  dopo  l'adempimento
          delle prescrizioni omesse. 
            13.  L'intestatario   che   in   caso   di   smarrimento,
          sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o
          della targa non provvede, entro quarantotto  ore,  a  farne
          denuncia agli organi di polizia e' soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro
          285. Alla medesima sanzione e' soggetto chi non provvede  a
          chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro
          tre giorni dalla suddetta denuncia. 
            14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue  la
          sanzione  amministrativa  accessoria  della  confisca   del
          ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
          del titolo VI; nei casi previsti dal  comma  5  si  procede
          alla distruzione del ciclomotore, fatta salva  la  facolta'
          degli enti da cui dipende il personale di polizia  stradale
          che ha accertato la violazione di chiedere  tempestivamente
          che  sia  assegnato  il  ciclomotore   confiscato,   previo
          ripristino  delle  caratteristiche  costruttive,   per   lo
          svolgimento  dei  compiti  istituzionali  e   fatto   salvo
          l'eventuale risarcimento del danno  in  caso  di  accertata
          illegittimita'   della   confisca   e   distruzione.   Alla
          violazione  prevista  dal  comma  6  consegue  la  sanzione
          amministrativa  accessoria  del  fermo  amministrativo  del
          veicolo per un periodo  di  sessanta  giorni;  in  caso  di
          reiterazione della violazione, nel corso di un biennio,  il
          fermo amministrativo del veicolo e'  disposto  per  novanta
          giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e  9  consegue
          la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
          per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione  delle
          violazioni  nel  biennio,  la  sanzione  accessoria   della
          confisca amministrativa del veicolo, secondo  le  norme  di
          cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 
            - Si riporta il testo dell'art. 96 del decreto n. 285 del
          1992, come modificato dalla presente legge: 
            96. Adempimenti conseguenti al  mancato  pagamento  della
          tassa automobilistica. 
            1. Ferme restando le procedure di recupero degli  importi
          dovuti per le  tasse  automobilistiche,  l'A.C.I.,  qualora
          accerti il mancato pagamento di detti  tributi  per  almeno
          tre anni consecutivi, notifica al proprietario del  veicolo
          la richiesta dei motivi dell'inadempimento e, ove  non  sia
          dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla
          data di tale notifica, chiede  la  cancellazione  d'ufficio
          del  veicolo  dagli  archivi  del  P.R.A.,   che   ne   da'
          comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per  i
          trasporti terrestri per il ritiro d'ufficio delle targhe  e
          della carta di circolazione tramite gli organi di  polizia,
          con  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
            2. Avverso il provvedimento di cancellazione  e'  ammesso
          ricorso entro trenta giorni  al  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
            2-bis. In caso di circolazione dopo la  cancellazione  si
          applicano le sanzioni amministrative  di  cui  al  comma  7
          dell'articolo 93.