Art. 12. 
               (Coordinamenti interforze provinciali) 
 
1. Al fine di rendere piu' efficace l'aggressione dei patrimoni della
criminalita' organizzata, il Ministro dell'interno, il Ministro della
giustizia e il procuratore nazionale ami-mafia stipulano uno  o  piu'
protocolli d'intesa volti  alla  costituzione,  presso  le  direzioni
distrettuali antimafia, di coordinamenti interforze provinciali,  cui
partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e  della  Direzione
investigativa antimafia. 
2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 definiscono le procedure e
le  modalita'  operative  per  favorire  lo  scambio  informativo   e
razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure
di prevenzione patri- 
moniali, fermo restando il potere di proposta  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575,  e  successive
modificazioni. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'art.  2-bis  della
          citata legge 31 maggio 1965, n. 575: 
              «Art. 2-bis. - 1. Il procuratore  della  Repubblica  di
          cui all'art. 2,  comma  1,  il  direttore  della  Direzione
          investigativa antimafia,  o  il  questore  territorialmente
          competente a richiedere l'applicazione  di  una  misura  di
          prevenzione procedono,  anche  a  mezzo  della  guardia  di
          finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore
          di vita, sulle disponibilita' finanziarie e sul  patrimonio
          dei soggetti indicati all'art. 1 nei  cui  confronti  possa
          essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza
          speciale della pubblica sicurezza con o  senza  divieto  od
          obbligo di soggiorno, nonche', avvalendosi della guardia di
          finanza  o   della   polizia   giudiziaria,   ad   indagini
          sull'attivita' economica facente capo agli stessi  soggetti
          allo scopo anche di individuare le fonti di reddito. 
              2. Accertano, in particolare, se  dette  persone  siano
          titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di
          abilitazioni all'esercizio di attivita'  imprenditoriali  e
          commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e
          pubblici   registri,   se   beneficiano   di    contributi,
          finanziamenti o mutui agevolati ed altre  erogazioni  dello
          stesso tipo, comunque denominate,  concesse  o  erogate  da
          parte dello Stato, degli enti pubblici  o  delle  Comunita'
          europee. 
              3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti  del
          coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo  quinquennio
          hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche'
          nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa',
          consorzi od associazioni, del  cui  patrimonio  i  soggetti
          medesimi risultano poter disporre  in  tutto  o  in  parte,
          direttamente o indirettamente. 
              4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si
          prevede  debba  essere  disposta  la  confisca   ai   sensi
          dell'art. 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il
          procuratore della Repubblica, il direttore della  Direzione
          investigativa antimafia o il  questore,  con  la  proposta,
          possono richiedere al presidente del  tribunale  competente
          per l'applicazione della misura di prevenzione di  disporre
          anticipatamente  il  sequestro   dei   beni   prima   della
          fissazione dell'udienza. 
              5. Il presidente del  tribunale  provvede  con  decreto
          motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il  sequestro
          eventualmente disposto perde efficacia se  non  convalidato
          dal  tribunale  entro  trenta  giorni  dalla  proposta.  Si
          osservano le disposizioni di cui al quarto comma  dell'art.
          2-ter; se i beni sequestrati  sono  intestati  a  terzi  si
          applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso
          art. 2-ter. 
              6. Il procuratore della Repubblica, il direttore  della
          Direzione investigativa antimafia  e  il  questore  possono
          richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di
          polizia  giudiziaria,  ad  ogni  ufficio   della   pubblica
          amministrazione,  ad  ogni  ente  creditizio  nonche'  alle
          imprese, societa' ed enti di ogni tipo informazioni e copia
          della documentazione ritenuta utile ai fini delle  indagini
          nei confronti dei soggetti  di  cui  ai  commi  precedenti.
          Previa autorizzazione del procuratore  della  Repubblica  o
          del  giudice   procedente,   gli   ufficiali   di   polizia
          giudiziaria   possono   procedere   al   sequestro    della
          documentazione con le modalita' di cui agli  articoli  253,
          254, e 255 del codice di procedura penale. 
              6-bis.   Le   misure   di   prevenzione   personali   e
          patrimoniali   possono   essere   richieste   e   applicate
          disgiuntamente   e,   per   le   misure   di    prevenzione
          patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita' sociale
          del soggetto proposto per la loro applicazione  al  momento
          della richiesta della  misura  di  prevenzione.  Le  misure
          patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte
          del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la
          morte  sopraggiunga  nel  corso  del   procedimento,   esso
          prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli  aventi
          causa.».