Art. 12 
 
Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater e 128-sexies  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. Non costituisce esercizio di agenzia in  attivita'  finanziaria,
ne' di mediazione creditizia: 
    a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di  beni
e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di
propri beni e servizi sulla base di  apposite  convenzioni  stipulate
con le banche e gli intermediari finanziari. In  tali  contratti  non
sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito; 
    b)  la  promozione  e  la  conclusione,  da  parte   di   banche,
intermediari  finanziari,  imprese  di  investimento,   societa'   di
gestione del risparmio,  SICAV,  imprese  assicurative,  istituti  di
pagamento  e  Poste  italiane  S.p.A.  di  contratti  relativi   alla
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione
di servizi di pagamento; 
    c) la stipula, da parte delle associazioni  di  categoria  e  dei
Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed  altri
soggetti operanti nel  settore  finanziario  finalizzate  a  favorire
l'accesso al credito delle imprese  associate.  Per  la  raccolta  di
richieste  di  finanziamento   effettuate   sulla   base   di   dette
convenzioni,  le  associazioni  possono  avvalersi  di  soggetti   in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1. 
  2. Per l'esercizio dell'attivita' di incasso di fondi  su  incarico
di istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica  non  e'
necessaria  l'iscrizione  nell'elenco  degli  agenti   in   attivita'
finanziaria, a condizione che detta attivita' sia svolta  sulla  base
di  un  contratto  di  esternalizzazione,  che  ne  predetermini   le
modalita' di svolgimento, abbia carattere  meramente  materiale,  non
determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito e in  nessun
caso sia accompagnata da poteri dispositivi.