Articolo 12 
 
 
       (Sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto) 
 
    1. Dopo l'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152 sono inseriti i seguenti: 
 
                          “Articolo 184-bis 
 
 
                           (Sottoprodotto) 
 
    1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto  ai  sensi  dell'articolo
183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che  soddisfa
tutte le seguenti condizioni: 
    a) la sostanza  o  l'oggetto  e'  originato  da  un  processo  di
produzione, di cui costituisce  parte  integrante,  e  il  cui  scopo
primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto; 
    b) e' certo che la sostanza o  l'oggetto  sara'  utilizzato,  nel
corso dello stesso o di un successivo processo  di  produzione  o  di
utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; 
    c) la sostanza o l'oggetto puo'  essere  utilizzato  direttamente
senza alcun  ulteriore  trattamento  diverso  dalla  normale  pratica
industriale; 
    d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o  l'oggetto
soddisfa, per l'utilizzo  specifico,  tutti  i  requisiti  pertinenti
riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e
non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute
umana. 
    2. Sulla base delle  condizioni  previste  al  comma  1,  possono
essere  adottate  misure  per   stabilire   criteri   qualitativi   o
quantitativi da soddisfare affinche' specifiche tipologie di sostanze
o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione
di tali criteri si provvede con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  in
conformita' a quanto previsto dalla disciplina comunitaria. 
 
                          Articolo 184-ter 
 
 
               (Cessazione della qualifica di rifiuto) 
 
    1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto  a
un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e  la  preparazione
per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici,  da  adottare  nel
rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente  utilizzato  per  scopi
specifici; 
    b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; 
    c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici  per  gli
scopi specifici e rispetta la  normativa  e  gli  standard  esistenti
applicabili ai prodotti; 
    d) l'utilizzo  della  sostanza  o  dell'oggetto  non  portera'  a
impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. 
    2. L'operazione di recupero  puo'  consistere  semplicemente  nel
controllare  i  rifiuti  per  verificare  se  soddisfano  i   criteri
elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al
comma 1  sono  adottati  in  conformita'  a  quanto  stabilito  dalla
disciplina comunitaria ovvero, in  mancanza  di  criteri  comunitari,
caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto  attraverso  uno  o
piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori  limite  per
le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i  possibili  effetti
negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 
    3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma
2, continuano ad applicarsi le disposizioni di  cui  ai  decreti  del
Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  in  data  5
febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n.  269  e
l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6  novembre  2008,  n.
172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,  n.
210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n
3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata  in  vigore  della
presente disposizione. 
    4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti
del presente articolo e'  da  computarsi  ai  fini  del  calcolo  del
raggiungimento degli obiettivi di recupero  e  riciclaggio  stabiliti
dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n  209,
dal decreto legislativo  25  luglio  2005,  n.  151,  e  dal  decreto
legislativo  120  novembre  2008,  n.  188,  ovvero  dagli  atti   di
recepimento  di  ulteriori  normative  comunitarie,   qualora   e   a
condizione  che  siano  soddisfatti  i  requisiti   in   materia   di
riciclaggio o recupero in essi stabiliti. 
    5. La disciplina in materia di gestione dei  rifiuti  si  applica
fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.”.