Art. 12. (Universita' non statali legalmente riconosciute) 1. Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle universita' non statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita sulla base di criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. 2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi relativi alle universita' non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse. 3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle universita' telematiche ad eccezione di quelle, individuate con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR e, nelle more della sua costituzione, con il parere del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), che rispettino i criteri di cui al comma 1.
Note all'articolo 12: - Il testo della legge 29 luglio 1991, n. 243 recante Universita' non statali legalmente riconosciute e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 agosto 1991, n. 183. - Per il testo del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 si veda la nota all'articolo 5.