Art. 12 
 
 
              Autorizzazione ad allontanarsi dal comune 
                   di residenza o dimora abituale 
 
  1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone
sottoposte all'obbligo di  soggiorno  possono  essere  autorizzate  a
recarsi in un luogo determinato fuori del comune di  residenza  o  di
dimora abituale, ai fini degli accertamenti  sanitari  e  delle  cure
indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai  dieci
giorni, oltre al tempo necessario per  il  viaggio.  L'autorizzazione
puo' essere concessa, nel medesimo  limite  temporale,  anche  quando
ricorrono  gravi  e  comprovati  motivi  di  famiglia   che   rendano
assolutamente necessario ed urgente  l'allontanamento  dal  luogo  di
soggiorno coatto. 
  2. La domanda dell'interessato deve essere proposta  al  presidente
del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5. 
  3.  Il  tribunale,  dopo  aver  accertato  la   veridicita'   delle
circostanze  allegate  dall'interessato,  provvede   in   camera   di
consiglio con decreto motivato. 
  4. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta puo' essere presentata
al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo  5,  il
quale puo' autorizzare il richiedente ad allontanarsi per un  periodo
non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. 
  5. Il decreto previsto dai commi 3 e 4 e' comunicato al procuratore
della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso  per
cassazione per  violazione  di  legge.  Il  ricorso  non  ha  effetto
sospensivo. 
  6. Del decreto e' altresi' data notizia all'autorita'  di  pubblica
sicurezza che esercita la vigilanza sul  soggiornante  obbligato,  la
quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato  deve
recarsi e a disporre le modalita' e l'itinerario del viaggio.