Art. 12 
 
                          Fondo nuovi nati 
 
  1. Le misure, relative al Fondo di credito per i nuovi nati, di cui
al comma 1, primo  periodo,  dell'articolo  4  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014. Al
relativo onere  si  provvede  mediante  utilizzazione  delle  risorse
complessivamente  disponibili  alla  data  del   31   dicembre   2011
sull'apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria
centrale dello Stato, nonche' di quelle successivamente recuperate in
ragione del carattere rotativo del Fondo stesso.