Art. 12 
 
Riduzione del limite per la tracciabilita' dei pagamenti a 1.000 euro
                  e contrasto all'uso del contante 
 
 1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di
cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto  legislativo
21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo  di  euro  mille:
conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49,  le  parole:
"30 settembre 2011" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31  dicembre
2011". 
 2.  All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: 
 "4-ter. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza  degli
strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del denaro contante: 
     a) le  operazioni  di  pagamento  delle  spese  delle  pubbliche
amministrazioni centrali e locali  e  dei  loro  enti  sono  disposte
mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E'  fatto  obbligo  alle
Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo  di  superamento  di
sistemi basati sull'uso di supporti cartacei; 
     b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si  effettuano  in
via ordinaria mediante accreditamento sui conti  correnti  bancari  o
postali dei creditori ovvero con le  modalita'  offerte  dai  servizi
elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli
eventuali  pagamenti  per  cassa  non  possono,  comunque,   superare
l'importo di 500 euro; 
     c) lo stipendio, la pensione, i  compensi  comunque  corrisposti
dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti,  in
via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento
a chiunque  destinato,  di  importo  superiore  a  cinquecento  euro,
debbono essere erogati con  strumenti  diversi  dal  denaro  contante
ovvero mediante l'utilizzo  di  strumenti  di  pagamento  elettronici
bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento  prepagate.  Il
limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; 
     d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e  tutelare  i
soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e
pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono
esenti in modo assoluto dall'imposta di  bollo.  Per  tali  rapporti,
alle banche e agli altri intermediari finanziari e' fatto divieto  di
addebitare alcun costo; 
     e) per  consentire  ai  soggetti  di  cui  alla  lettera  a)  di
riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal
contante,  fatte  salve  le  attivita'  di  riscossione  dei  tributi
regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e  delle
finanze promuove la  stipula  di  una  o  piu'  convenzioni  con  gli
intermediari  finanziari,  per  il  tramite  delle  associazioni   di
categoria, affinche' i soggetti in questione possano dotarsi  di  POS
(Point of Sale) a  condizioni  agevolate,  che  tengano  conto  delle
economie  realizzate  dagli  intermediari  per  effetto  delle  norme
introdotte dal  presente  articolo.  Relativamente  ai  Comuni,  alla
stipula  della  Convenzione  provvede  l'ANCI.  Analoghe  Convenzioni
possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma  la
possibilita' per gli intermediari di offrire condizioni  migliorative
di quelle stabilite con le convenzioni.". 
 3. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  l'Associazione
bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da  stipulare
entro tre mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le
caratteristiche di un conto corrente di base. 
 4. Le banche sono tenute ad offrire il  conto  corrente  di  cui  al
comma 3. 
 5. La convenzione individua  le  caratteristiche  del  conto  avendo
riguardo ai seguenti criteri: 
     a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato di  servizi  ed
operazioni, compresa la disponibilita' di una carta di debito; 
     b)  struttura  dei  costi  semplice,   trasparente,   facilmente
comparabile; 
     c) livello  dei  costi  coerente  con  finalita'  di  inclusione
finanziaria e conforme a quanto  stabilito  dalla  sezione  IV  della
Raccomandazione  della  Commissione  europea  del  18   luglio   2011
sull'accesso al conto corrente di base; 
     d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali  il
conto corrente e' offerto senza spese. 
 6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 e'
esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d). 
 7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non e' stipulata entro tre
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le  caratteristiche
del  conto  corrente  sono  individuate  con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. 
 8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i contratti di
conto corrente ai sensi del Titolo  VI  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. 
 9. L'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle  imprese
rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  le  regole  generali
per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni  a  carico
dei  beneficiari  delle  transazioni  effettuate  mediante  carte  di
pagamento. 
 10.  Entro  i  sei  mesi  successivi  il  Ministero  dello  sviluppo
economico,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,   verifica   l'efficacia   delle   misure   definite   dalle
rappresentanze di impresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal
primo giorno  del  mese  successivo,  le  regole  cosi'  definite  si
applicano anche alle transazioni di cui al comma 7  dell'articolo  34
della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
 11. All'articolo 51, comma 1, del decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e  per  la
immediata comunicazione della infrazione  anche  alla  Agenzia  delle
entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale".