Art. 12 Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalita' e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunita' di prodotti per la difesa, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla stessa direttiva e nel rispetto dei principi contenuti nella medesima nonche' nelle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/PESC del Consiglio, rispettivamente del 23 giugno 2003 e dell'8 dicembre 2008. 2. La delega di cui al comma 1 deve essere esercitata in conformita' ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' e le procedure di cui all'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con particolare riferimento, in ragione della materia trattata, al parere delle competenti Commissioni parlamentari e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della medesima legge 4 giugno 2010, n. 96, e all'articolo 1 della presente legge, prevedendo, ove necessario, semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonche' ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa nel rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. 4. Con uno o piu' regolamenti si provvede ai fini dell'esecuzione ed attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, con le modalita' e le scadenze temporali ivi previste. 5. Gli oneri relativi alle autorizzazioni per le forniture, alle certificazioni e ai controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe determinate ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che rilasciano le citate autorizzazioni e certificazioni ed effettuano i controlli previsti dal presente articolo. 6. I tempi di rilascio dei pareri tecnici e delle autorizzazioni connessi alle attivita' di certificazione di cui alla direttiva 2009/43/CE sono disciplinati secondo i principi di semplificazione e trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, non potendo, comunque, superare la durata massima di trenta giorni.
Note all'art. 12: La direttiva 2009/43/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 146. Per i riferimenti alla citata legge n. 96 del 2010, nonche' per il testo dell'articolo 2 della stessa, si veda nelle note all'articolo 1. La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163.