Art. 12 Raccordo tra le istituzioni e accordi per la sperimentazione di modelli innovativi 1. Il Ministero, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove accordi di programma e protocolli di intesa, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, al fine di favorire il raccordo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le universita', le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e di potenziare la gamma di servizi e interventi posti in essere dalle predette istituzioni nell'ambito della propria autonomia statutaria. 2. Al fine di avviare la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione degli interventi per la qualita' e l'efficienza del sistema universitario, il Ministro puo' stipulare protocolli ed intese sperimentali con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari, il Consiglio nazionale di alta formazione artistica e musicale e la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio. Nell'ambito di tali sperimentazioni e' comunque garantita la erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 7. 3. I risultati dei protocolli e degli accordi sono sottoposti a verifica e valutazione da parte del Ministero. A tale fine, i soggetti gestori predispongono annualmente una relazione sui risultati della sperimentazione, sui benefici concretamente apportati dalle strategie integrative adottate rispetto al regime ordinario delle prestazioni di cui al presente decreto e sulle eventuali linee correttive da attivare. 4. I risultati delle sperimentazioni attivate sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero e consultabili da tutti i soggetti attuatori del diritto allo studio.