Art. 12 

 

				 
Riesame delle limitazioni esistenti  e  trasferimento  o  affitto  di
           diritti individuali d'uso delle radiofrequenze 

 
  1. Dopo l'articolo 14, del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.
259, sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 14-bis (Riesame delle limitazioni esistenti). - 1. Sino  alla
data del 25 maggio 2016,  il  Ministero  e  l'Autorita',  secondo  le
rispettive competenze, possono  consentire  ai  titolari  di  diritti
d'uso delle  frequenze  radio  concesse  prima  del  termine  di  cui
all'articolo 14, comma 8, e che rimarranno ancora  validi  fino  alla
predetta  data,  di  presentare  una  richiesta  di   riesame   delle
limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 14, commi da  4  a
7. Prima di adottare  una  decisione,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, il Ministero e  l'Autorita'  informano  il  titolare  del
diritto del  riesame  delle  limitazioni,  precisando  l'entita'  del
diritto dopo il riesame, e concedono al richiedente un termine per il
ritiro della richiesta. Se il titolare  del  diritto  ritira  la  sua
richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se  e'
anteriore, fino al 25 maggio 2016. 
  2. Successivamente al 25 maggio 2016, il Ministero  e  l'Autorita',
secondo le rispettive competenze, adottano tutte le  misure  adeguate
per assicurare che l'articolo 14, commi da 3 a 7, si applica a  tutte
le restanti autorizzazioni generali, ai diritti d'uso individuali  ed
alle  attribuzioni  di  spettri  radio  ai  fini   dei   servizi   di
comunicazione elettronica. 
  3. Nell'applicare il presente articolo, il Ministero e l'Autorita',
secondo le rispettive competenze, adottano  disposizioni  appropriate
per promuovere eque condizioni di concorrenza. 
  4. Le misure adottate in applicazione  del  presente  articolo  non
concedono alcun nuovo diritto d'uso e pertanto non sono soggette alle
pertinenti disposizioni dell'articolo 27 del presente Codice. 
  Art. 14-ter (Trasferimento o affitto di diritti  individuali  d'uso
delle  radiofrequenze).  -  1.  Le  imprese   titolari   di   diritti
individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande individuate dalla
Commissione europea a norma dell'articolo 9-ter, paragrafo  3,  della
direttiva 2002/21/CE, possono trasferire o affittare ad altre imprese
le frequenze radio oggetto dei diritti d'uso, secondo  le  condizioni
legate a tali diritti d'uso, con le modalita' di cui ai commi 5 e 6. 
  2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, i  diritti  di  uso
delle   frequenze   in   bande   con   limitata   disponibilita'    e
conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di  operatori,
possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che  ne
hanno legittima disponibilita' ad altri  operatori  gia'  autorizzati
con le modalita' di cui ai commi 5 e 6 e nel rispetto delle eventuali
deroghe adottate ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo  14.  Per  le
altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso  e'  assoggettato
alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 8. 
  3. Salvo diverse indicazioni del  Ministero  o  dell'Autorita',  le
condizioni cui  sono  soggetti  i  diritti  individuali  d'uso  delle
frequenze radio continuano ad applicarsi anche dopo il  trasferimento
o l'affitto. 
  4.  Resta  fermo  il  potere  del  Ministero  e  dell'Autorita'  di
stabilire le condizioni di assegnazione dei diritti individuali d'uso
delle frequenze, anche  disponendo  il  divieto  di  trasferimento  e
affitto dei diritti d'uso eventualmente ottenuti a titolo gratuito. 
  5. L'intenzione di un operatore di  trasferire  i  diritti  di  uso
delle  radiofrequenze  deve  essere   notificata   al   Ministero   e
all'Autorita' ed il trasferimento di tali diritti e' efficace  previo
assenso del Ministero ed e'  reso  pubblico.  Il  Ministero,  sentita
l'Autorita', comunica, entro  novanta  giorni  dalla  notifica  della
relativa istanza da parte dell'impresa cedente, il  nulla  osta  alla
cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego.
L'impresa subentrante e' tenuta a notificare al Ministero  l'avvenuto
trasferimento entro sessanta giorni dal rilascio del nulla osta  alla
cessione dei diritti. 
  6. Il Ministero, all'esito della verifica,  svolta  dall'Autorita',
sentita l'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato,  che  la
concorrenza non sia falsata  in  conseguenza  dei  trasferimenti  dei
diritti d'uso, puo' apporre  all'autorizzazione,  se  necessario,  le
specifiche condizioni proposte. Qualora  l'uso  delle  radiofrequenze
sia stato armonizzato  mediante  l'applicazione  della  decisione  n.
676/2002/CE o di altri provvedimenti dell'Unione  europea,  l'obbligo
di uso armonizzato resta valido anche  in  caso  di  trasferimento  o
affitto.".