Art. 12. 
 
                   Soppressione di enti e societa' 
 
  1. L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. 
  2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al  CRA  le
funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai sensi  dell'articolo
11 decreto legislativo n. 454 del 1999. Sono attribuite all'Ente risi
le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi  elette.
Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia' svolte dall'ex INCA. 
  3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del  Ministro
per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le risorse umane, strumentali e  finanziarie  trasferite,
rispettivamente, al CRA ed all'Ente risi. 
  4. Il nuovo  organico  del  CRA  quale  risultante  a  seguito  del
trasferimento del personale di  ruolo  dell'INRAN,  che  mantiene  il
trattamento economico, giuridico e previdenziale  del  personale  del
comparto ricerca, e' ridotto del 10 per  cento,  con  esclusione  del
personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli  enti  incorporanti
subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale scadenza. 
  5. Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in vigore
del presente decreto svolge le funzioni trasferite all'INRAN ai sensi
dell'articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010,  n.  122,  e'
posto in mobilita' ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti  gia'  in  capo
all'ente soppresso, il direttore  generale  dell'INRAN,  e'  delegato
allo svolgimento delle attivita' di  ordinaria  amministrazione,  ivi
comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui  conti
correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti  fino
alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque
non superiore a dodici mesi. 
  7. Al fine di ridurre la spesa di  funzionamento,  di  incrementare
l'efficienza e di  migliorare  la  qualita'  dei  servizi  resi  alle
imprese agricole, a decorrere dal 1° ottobre  2012,  le  funzioni  di
coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n.
1290  del  2005  del  Consiglio  del  21  giugno  2005  relativo   al
finanziamento  della  politica  agricola  comune  sono   svolte   dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che  agisce
come unico rappresentante dello Stato italiano  nei  confronti  della
Commissione europea per tutte le questioni relative  al  FEAGA  e  al
FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006  della  Commissione,
del 21 giugno 2006. 
  8. Restano ferme in capo ad Agea tutte le altre  funzioni  previste
dalla vigente normativa. 
  9. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del  Ministro
per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le risorse umane, strumentali  e  finanziarie  riallocate
presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
A tal fine,  e  fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  12,  la
dotazione organica di AGEA attualmente esistente e'  ridotta  del  50
per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10  per
cento  per  il  personale   dirigenziale   di   seconda   fascia   e,
conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo. 
  10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione
e' approvata apposita tabella di corrispondenza  per  l'inquadramento
del personale trasferito.  Con  regolamento  da  adottarsi  ai  sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n.  400  del  1988,  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  adegua  la
propria dotazione organica  sulla  base  delle  unita'  di  personale
effettivamente trasferito e la propria organizzazione. 
  11.  Il  personale  trasferito  al  Ministero  politiche   agricole
alimentari forestali mantiene il  trattamento  previdenziale  nonche'
quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente  alle  voci
fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento.  Nel
caso in cui il trattamento economico risulti piu' elevato rispetto  a
quello previsto per il personale  del  Ministero  politiche  agricole
alimentari forestali e' attribuito per la differenza  un  assegno  ad
personam riassorbile  con  i  successivi  miglioramenti  economici  a
qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra nella  titolarita'
dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza. 
  12. La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo  che
rimane in servizio presso Agea, a seguito del trasferimento di cui al
comma 11 costituisce il limite massimo della dotazione organica della
stessa Agenzia. 
  13. A decorrere dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  gli
organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla
vigilanza  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali, sono: 
    a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a  criteri  di  alta
professionalita' e conoscenza del settore agroalimentare; 
    b) il collegio dei revisori dei conti. 
  14. Il  direttore  e'  nominato  con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali. L'incarico  ha  la  durata
massima di tre  anni,  e'  rinnovabile  per  una  sola  volta  ed  e'
incompatibile  con  altri  rapporti  di  lavoro  subordinato  e   con
qualsiasi altra attivita' professionale privata. 
  15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 90 giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
determinati il compenso del direttore e dei componenti  del  collegio
dei revisori. 
  16. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  17. Sono abrogati dalla data di trasferimento  delle  funzioni,  di
cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto  legislativo  n.  165
del 1999 incompatibili con il  presente  articolo  e  dalla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto  l'articolo  9  del  citato
decreto legislativo. 
  18. Dalle disposizione del presente articolo non derivano  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  19.  Al  fine   di   semplificare   le   procedure   di   riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici  statali,
nonche' di strutture pubbliche statali o partecipate dallo  Stato,  i
regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge  n.  244
del  2007  sono  emanati,  anche  sulla  base  delle   proposte   del
commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge  n.
52 del 2012, su proposta del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  sentito
il Ministro vigilante. Sino al 31 dicembre 2012 non  si  applicano  i
commi 635 e 638 del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007. 
  20. A decorrere dalla data di scadenza degli  organismi  collegiali
operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai
sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, le attivita' svolte dagli organismi stessi sono  definitivamente
trasferite ai competenti  uffici  delle  amministrazioni  nell'ambito
delle quali operano 
  21. Alla data di entrata in vigore del presente decreto l'organismo
di indirizzo, istituito dall'articolo 2, comma 118,  della  legge  23
dicembre 2009,  n.  191  e'  soppresso.  Le  relative  funzioni  sono
esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla  base
di specifica intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  22. Le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il  mese  di
marzo di ciascun anno finanziario, rendicontano le  somme  erogate  a
favore dei comuni  confinanti  ai  soli  fini  dello  svincolo  degli
accantonamenti   effettuati   in   via   temporanea   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze in applicazione dell'articolo 79, comma
1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
1972, n. 670. 
  23. La Commissione scientifica CITES di cui all'articolo  4,  comma
2, della legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  non  e'  soggetta  alle
disposizioni di cui agli articoli 68  del  decreto  legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133 e 29, comma  2,  lettera  e-bis),  e  comma  2-bis,  del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione
e' a titolo gratuito e non da' diritto a corresponsione di  compensi,
comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese. 
  24. La Societa' per lo sviluppo dell'arte, della  cultura  e  dello
spettacolo - ARCUS Spa, di seguito denominata «Societa'»,  costituita
ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997,  n.  352,  come
sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre  2003,  n.  291,  e
successive modificazioni, e' posta in liquidazione. 
  25. Con decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  nominato   un
commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione
della Societa' e di portare a conclusione esclusivamente le attivita'
in corso di svolgimento, ad essa affidate ai sensi dell'articolo  60,
comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  per  le  quali,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono  sorti  obblighi
giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o  sono  gia'  stati
individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari  e
sono gia' stati contratti i relativi mutui. 
  26. Il commissario liquidatore dura in carica fino al  31  dicembre
2013 e non e' prorogabile. Per lo svolgimento dei propri  compiti  il
Commissario liquidatore si avvale della  struttura  e  del  personale
della Societa' e non puo' procedere a nuove assunzioni,  neanche  per
la sostituzione di personale in  posti  che  si  rendano  vacanti.  I
contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa,
di lavoro  autonomo,  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato,
nonche', in ogni caso, i rapporti di  qualsivoglia  natura  giuridica
aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni  dirigenziali,  anche  a
tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati  dal
Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo  insediamento.  I
suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati  per  una
durata superiore al termine originariamente previsto e non  sono,  in
ogni caso, rinnovabili  alla  scadenza.  Il  Commissario  liquidatore
provvede,  entro  il  31  dicembre  2013,   all'estinzione   e   alla
conseguente liquidazione dei predetti contratti e  rapporti,  nonche'
dei  rapporti  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato   del
personale non avente qualifica dirigenziale, attualmente in  servizio
presso la societa'. 
  27. Tutti i beni residuanti dalla liquidazione della Societa'  sono
trasferiti al Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  che
subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi gia'  facenti
capo  alla  Societa'.  Le  disponibilita'  finanziarie  residue  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate
ad  apposito  capitolo  di  spesa  dello  stesso  Ministero  per   la
prosecuzione degli interventi gia' contrattualizzati ed eventualmente
non conclusi al 31  dicembre  2013  e  per  ulteriori  interventi  da
realizzare secondo le modalita' di cui  al  comma  30.  I  contributi
pluriennali di cui Arcus S.p.a. risulta beneficiaria e  per  i  quali
non  sono  state   ancora   perfezionate   le   relative   operazioni
finanziarie, sono utilizzati dal  predetto  Ministero  in  erogazione
diretta per le finalita' di cui al comma 30 e  secondo  la  procedura
ivi prevista. 
  28. Alla procedura di liquidazione di cui al presente  articolo  si
applicano, in quanto non derogate, le disposizioni del codice  civile
in materia di liquidazione delle societa' di capitali. 
  29. All'articolo 32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
nell'ultimo periodo, dopo le parole: "Dall'anno 2012"  sono  aggiunte
le seguenti: "fino all'anno 2016". 
  30. A decorrere dall'anno 2012, le risorse di cui all'articolo  32,
comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111  sono  assegnate,
secondo le modalita' ivi previste, al  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e destinate alla  realizzazione  di  progetti  di
assoluta rilevanza nazionale ed  internazionale  per  la  tutela,  la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio  culturale,  per  la
promozione  e  la  realizzazione  di  attivita'  culturali  di   pari
rilevanza, nonche' alla  realizzazione  di  infrastrutture  destinate
alla valorizzazione e alla  fruizione  di  detti  beni.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.  Con  decreto  avente
natura non regolamentare del Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sono individuati annualmente i criteri ed indirizzi per la
programmazione delle risorse di cui al presente comma. 
  31. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia di  cui  al
decreto  legislativo  18  novembre  1997,   n.   426   e   successive
modificazioni, di seguito denominata: "Fondazione", e' soppressa.  Al
fine di razionalizzare e  rendere  piu'  efficace  ed  efficiente  lo
svolgimento  delle  funzioni,  di   preminente   interesse   generale
nell'ambito  della  formazione  specialistica  avanzata  del  settore
cinematografico, nonche' della tutela,  salvaguardia,  conservazione,
valorizzazione e diffusione culturale del patrimonio  cinematografico
e audiovisivo, gia' svolte dalla Fondazione, e' istituito, presso  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Centro sperimentale
di cinematografia, quale Istituto centrale ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
26 novembre 2007, n.  233  e  successive  modificazioni,  di  seguito
denominato: "Istituto". L'Istituto afferisce alla Direzione  generale
per il cinema ed e' posto sotto la vigilanza della medesima Direzione
generale. Ad esso si applicano i commi 5 e  6  dell'articolo  15  del
decreto del Presidente della Repubblica 26  novembre  2007,  n.  233,
successive modificazioni. L'incarico di  direzione  dell'Istituto  e'
conferito dal Direttore generale per il cinema, ai sensi del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive  modificazioni.  A
decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e
nelle  more  della  costituzione  degli  organi   dell'Istituto,   il
Direttore generale  per  il  cinema  assicura  la  continuita'  della
gestione amministrativa e della didattica ed a  tal  fine  svolge  le
funzioni dei cessati organi amministrativi della Fondazione. 
  32. All'articolo 15, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233  e  successive  modificazioni  e'
aggiunta la seguente  lettera:  "g-bis)  il  Centro  sperimentale  di
cinematografia.". 
  33. I contratti  di  consulenza,  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di lavoro  autonomo,  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato, nonche', in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura
giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni  dirigenziali,
anche a  tempo  indeterminato,  cessano  di  avere  effetto  ove  non
confermati dal Direttore generale per il cinema entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fermo  restando
quanto previsto dai commi 34 e 35, l'Istituto  subentra  in  tutti  i
rapporti giuridici attivi e passivi gia' facenti capo alla Fondazione
e ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali  della
medesima. I dipendenti a tempo  indeterminato  della  Fondazione,  ad
eccezione del personale dirigenziale, per il quale si  applicano  gli
istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto  di  lavoro
previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di  lavoro,  sono
inquadrati nei  ruoli  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, previo espletamento di  apposita  procedura  selettiva  di
verifica  dell'idoneita',  sulla  base   di   apposite   tabelle   di
corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del  Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali, di  concerto  con  il  Ministro  della
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede ad adeguare  le  proprie  dotazioni  organiche  in
misura  corrispondente  al  personale  effettivamente  trasferito.  I
dipendenti  della  Fondazione  mantengono  il  trattamento  economico
fondamentale e accessorio corrisposto al momento  dell'inquadramento,
limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso  in  cui  tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto  per  il
personale del Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  34.  Le  funzioni  svolte  dalla  Cineteca  nazionale,  nonche'  le
inerenti risorse  finanziarie  e  strumentali,  compresi  i  relativi
rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, con il  decreto
previsto dal comma 35 alla s.r.l. Istituto Luce  Cinecitta',  di  cui
all'articolo 14, commi da 6 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,
alla quale, a partire dall'entrata in vigore del decreto  di  cui  al
comma 35, si applicano le previsioni  dell'articolo  24  del  decreto
legislativo 22 gennaio  2004,  n.  28,  e  successive  modificazioni.
Presso la medesima Societa' sono, altresi', trasferiti i dipendenti a
tempo  indeterminato  della   Fondazione,   adibiti   alla   Cineteca
nazionale, individuati con il medesimo decreto di cui al comma 35, ad
eccezione del personale dirigenziale, per il quale si  applicano  gli
istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto  di  lavoro
previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. 
  35. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per  i
beni  e  le  attivita'  culturali,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono  individuate  le
risorse umane, finanziarie e strumentali appartenenti  alla  Cineteca
Nazionale,  nonche'  le  partecipazioni  societarie  detenute   dalla
Fondazione,  da  trasferire  a  titolo  gratuito  a   Istituto   Luce
Cinecitta' s.r.l. Con  convenzione  stipulata  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  la  Direzione
generale per il  cinema,  l'Istituto  e  l'Istituto  Luce  Cinecitta'
s.r.l. definiscono le modalita' con le quali e' assicurato  il  pieno
utilizzo, a titolo gratuito, del patrimonio e delle  attivita'  della
Cineteca Nazionale,  da  parte  dell'Istituto  nei  propri  programmi
formativi, didattici e culturali. 
  36.  Tutte  le  operazioni  compiute  in  attuazione  del  presente
articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa,
obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. 
  37. A far data dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, e' abrogato il decreto  legislativo
18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni. 
  38. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi  di  cui
all'articolo 15, comma 1, lett. g), del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive  modificazioni,  e'
soppresso. Le funzioni e i compiti, nonche' le risorse di  personale,
finanziarie e strumentali, dell'Istituto centrale per i beni sonori e
audiovisivi sono trasferite alla competente  Direzione  generale  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali. All'articolo 15, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre  2007,  n.
233, e successive modificazioni, la lettera g) e' soppressa. 
  39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  dopo  il  secondo
periodo e' aggiunto il seguente: "L'incarico del commissario non puo'
eccedere la durata di tre anni e puo' essere prorogato, per  motivate
esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni.  Decorso
tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano ad  essere
svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.". 
  40.  In  relazione  alle  liquidazioni  coatte  amministrative   di
organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di  entrata
in vigore  del  presente  decreto,  qualora  alla  medesima  data  il
commissario sia in  carica  da  piu'  di  cinque  anni,  il  relativo
incarico   cessa   decorso   un   anno   dalla   predetta   data    e
l'amministrazione competente per materia  ai  sensi  della  normativa
vigente subentra nella gestione delle residue attivita' liquidatorie. 
  41. L'Ente nazionale per il microcredito  di  cui  all'articolo  8,
comma 4-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla
legge 12 luglio 2011, n.  106,  e'  soppresso  e  i  relativi  organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43. 
  42. Con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
sviluppo economico e' nominato un dirigente delegato che  esercita  i
poteri attribuiti al presidente e  al  consiglio  di  amministrazione
dell'ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e provvede
alla liquidazione delle attivita', all'estinzione delle passivita'  e
alla definizione delle pendenze  dell'ente  soppresso.  Il  dirigente
delegato e' individuato tra i dirigenti del Ministero dello  sviluppo
economico   e   il   relativo   incarico   costituisce   integrazione
dell'oggetto dell'incarico  di  funzione  dirigenziale  conferito  ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e non comporta  variazioni  del  trattamento  economico
complessivo. 
  43. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione
assicura il controllo delle attivita' del dirigente  delegato.  Entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
bilancio di chiusura dell'ente soppresso e' deliberato  dagli  organi
in   carica   alla   data   di   cessazione   dell'ente,    corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in  carica
alla  data  di  soppressione  dell'ente  medesimo  e  trasmesso   per
l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Il  bilancio  da'  evidenza  delle
contabilita'  separate  attivate  per  la  gestione   delle   risorse
comunitarie e  dei  fondi  corrisposti  all'ente  da  altri  soggetti
pubblici  o  privati.  I  compensi,  indennita'  o  altri  emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti ai  componenti
degli organi dell'ente soppresso fino agli adempimenti  previsti  dal
presente  comma  e  comunque  non  oltre  30  giorni  dalla  data  di
soppressione. 
  44. Le convenzioni in essere tra l'ente  e  le  amministrazioni  ed
enti pubblici e privati sono risolte alla data dell'entrata in vigore
del presente decreto.  Le  amministrazioni  e  gli  enti  interessati
definiscono con il dirigente delegato di cui al comma 42 le  relative
pendenze finanziarie.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
decreto di  natura  non  regolamentare,  su  proposta  del  dirigente
delegato, individua i soggetti e le modalita'  di  trasferimento  dei
programmi e progetti comunitari, al fine di  garantire  l'adempimento
degli obblighi assunti in sede comunitaria. 
  45. Le risorse umane, nei limiti del  personale  con  contratto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato in  servizio  presso  l'ente
alla  data  dell'entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
trasferite, con i relativi rapporti giuridici attivi  e  passivi,  al
Ministero dello sviluppo economico che  provvede  corrispondentemente
ad incrementare la propria dotazione organica. 
  46. I contratti  di  consulenza,  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di collaborazione occasionale e i  rapporti  di  lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla  data  di  soppressione
dell'ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno  successivo
all'entrata in vigore del  presente  decreto;  entro  tale  data,  il
dirigente   delegato   puo'   prorogarne   l'efficacia,   non   oltre
l'originaria scadenza, per far fronte  alle  attivita'  previste  dal
comma 42. 
  47.  L'eventuale  attivo  netto  risultante  dalla  chiusura  della
gestione del dirigente delegato di cui  al  comma  42  e  le  risorse
finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sul bilancio di chiusura
dell'ente soppresso sono versate  all'  entrata  del  bilancio  dello
Stato; le risorse allocate nello stato di  previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico costituiscono economie  del  bilancio  dello
Stato. Le risorse strumentali dell'ente sono acquisite al  patrimonio
del Ministero dello sviluppo economico. 
  48. E' abrogato l'articolo 8,  comma  4-bis  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e
le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente disposizione. 
  49. L'Associazione italiana di studi cooperativi  "Luigi  Luzzatti"
di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n.  99,
e'  soppressa  e  i  relativi  organi  decadono,  fatti   salvi   gli
adempimenti di cui al comma 51. 
  50. Con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
sviluppo economico e' nominato un dirigente delegato che  esercita  i
poteri attribuiti al presidente e  al  consiglio  di  amministrazione
dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51,  e
provvede  alla  gestione  delle  operazioni  di  liquidazione   delle
attivita' ed estinzione delle passivita'  e  alla  definizione  delle
pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente  delegato  e'  individuato
tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il  relativo
incarico  costituisce  integrazione  dell'oggetto  dell'incarico   di
funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19,  comma  2,
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  non  comporta
variazioni del trattamento economico complessivo. 
  51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione
assicura il controllo delle attivita' del dirigente  delegato.  Entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
bilancio di chiusura dell'ente soppresso e' deliberato  dagli  organi
in   carica   alla   data   di   cessazione   dell'ente,    corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in  carica
alla  data  di  soppressione  dell'ente  medesimo  e  trasmesso   per
l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  52. Le funzioni attribuite all'associazione  di  cui  al  comma  49
dalla normativa vigente  sono  trasferite,  senza  che  sia  esperita
alcuna procedura di  liquidazione,  anche  giudiziale,  al  Ministero
dello sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e
dell'attualita'  dell'interesse  pubblico  allo   svolgimento   delle
attivita', esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53. 
  53. Le convenzioni in essere  tra  l'associazione  e  il  Ministero
dello sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore
del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate  in  favore
dell'associazione, individuate  con  apposito  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono trasferite in  un  apposito  fondo  da  istituire
nello stato di previsione del Ministero dello  sviluppo  economico  e
sono destinate alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52. 
  54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato  presso
l'ente nazionale per il microcredito alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  e'  trasferito  al
Ministero dello sviluppo economico. Con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze e con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e' approvata apposita tabella di  corrispondenza  per
l'inquadramento  del  personale  trasferito.   Con   regolamento   da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della  legge  n.
400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria
dotazione organica in misura corrispondente alle unita' di  personale
effettivamente trasferite e la propria organizzazione.  Il  personale
trasferito  al  Ministero  dello  sviluppo  economico   mantiene   il
trattamento previdenziale in godimento. 
  55. I dipendenti trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico
fondamentale  e  accessorio,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale del Ministero, e' attribuito per  la  differenza  un
assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  56. I contratti  di  consulenza,  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di collaborazione occasionale e i  rapporti  di  lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla  data  di  soppressione
dell'ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno  successivo
all'entrata in vigore del  presente  decreto;  entro  tale  data,  il
dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria
scadenza per far fronte alle attivita' previste dal comma 50. 
  57.  L'eventuale  attivo  netto  risultante  dalla  chiusura  della
gestione del dirigente  delegato  di  cui  al  comma  50  e'  versato
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  Le   risorse   strumentali
dell'associazione sono acquisite al patrimonio  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  58. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'
abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e
le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente norma. 
  59.  La  Fondazione  Valore  Italia  di  cui  all'articolo  33  del
decreto-legge 30 dicembre  2005,  n.  273,  convertito  in  legge  23
febbraio 2006, n. 51 e' soppressa e i  relativi  organi,  oggetto  di
scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice  civile,  decadono,
fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62. 
  60. Il commissario in carica, nominato  con  decreto  del  Ministro
dello  sviluppo  economico  in  data  19   aprile   2012   ai   sensi
dell'articolo 25 del codice civile, esercita i poteri del  presidente
e del consiglio di amministrazione della fondazione e  provvede  alla
gestione delle  operazioni  della  liquidazione  delle  attivita'  ed
estinzione delle passivita' e alla definizione delle  pendenze  della
fondazione soppressa entro il termine del 31  dicembre  2012.  A  tal
fine, e' istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico un apposito Fondo al  quale  sono  trasferite  per
essere destinate alla estinzione delle  passivita'  risultanti  dalla
gestione liquidatoria, anche le  somme  impegnate  dal  Ministero  in
favore della Fondazione, individuate  con  un  apposito  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Il compenso dovuto al  commissario  e'
determinato dal Ministro dello sviluppo economico. 
  61. Il commissario entro il termine di cui al  comma  60,  verifica
altresi' la disponibilita' degli operatori del mercato  a  subentrare
nell'esecuzione del progetto per  la  realizzazione  dell'Esposizione
permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno  di  oneri  per  il
bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione
del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi
rapporti e attivita' in essere alla data  del  presente  decreto.  In
caso di mancato trasferimento entro la  data  del  31  dicembre  2012
tutti i rapporti di cui  e'  parte  la  Fondazione  si  risolvono  di
diritto  senza  che  sia  dovuta   alcuna   compensazione,   comunque
denominata, per l'estinzione anticipata. 
  62. Il Ministero dello sviluppo economico  provvede  alla  gestione
diretta del  programma,  oggetto  di  specifica  convenzione  con  la
Fondazione,  concernente   la   "Realizzazione   del   programma   di
agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie  imprese  italiane
per la valorizzazione economica dei disegni e  modelli  industriali",
utilizzando a tal  fine  le  risorse  trasferite  alla  Fondazione  e
depositate su un conto corrente vincolato allo  scopo.  Tali  risorse
sono versate  all'entrate  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ad
apposito capitolo di spesa dello stato di  previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico  e  destinate  all'esecuzione  del  suddetto
programma secondo  criteri  e  modalita'  definite  con  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico. 
  63. Le convenzioni in essere  tra  il  Ministero  e  la  fondazione
soppressa e  tra  quest'ultima  e  soggetti  terzi,  fatte  salve  le
previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni  caso
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione
assicura il controllo  delle  attivita'  del  commissario.  Entro  15
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il
bilancio di chiusura della fondazione  soppressa  e'  presentato  dal
commissario per l'approvazione al Ministero dello sviluppo  economico
e al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  ed  e'  corredato
dall'attestazione redatta dal collegio dei revisori. Il bilancio  da'
evidenza della contabilita' separata attivata per la  gestione  della
convenzione  tra  il  Ministero  dello  sviluppo   economico   e   la
fondazione, concernente la realizzazione  del  programma  di  cui  al
comma 62. I compensi, le indennita' o gli altri  emolumenti  comunque
denominati spettanti al collegio dei revisori sono  corrisposti  fino
agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non  oltre  i
15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  65. Le risorse umane, nei limiti del  personale  con  contratti  di
lavoro subordinato  a  tempo  indeterminato  in  servizio  presso  la
fondazione alla data dell'entrata in  vigore  del  presente  decreto,
sono trasferite al Ministero dello sviluppo  economico  che  provvede
corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica. 
  66. Il personale di cui al comma 65 e'  inquadrato  nei  ruoli  del
Ministero dello sviluppo economico, con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico adottato  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione   e   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo  espletamento  di  apposita
procedura selettiva di verifica dell'idoneita',  sulla  base  di  una
tabella di  equiparazione  tra  le  qualifiche  possedute  presso  la
fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni  svolte
e  dei  titoli  di  servizio.  Il  predetto  personale  puo'   essere
destinato, in tutto o  in  parte,  a  supporto  delle  attivita'  del
commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi  60  e
61. 
  67. I dipendenti trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico
fondamentale  e  accessorio,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale del Ministero, e' attribuito per  la  differenza  un
assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  68. I contratti  di  consulenza,  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di collaborazione occasionale e i  rapporti  di  lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla  data  di  soppressione
della fondazione cessano di  avere  effetto  il  quindicesimo  giorno
successivo all'entrata in vigore del  presente  decreto;  entro  tale
data,  il  commissario  puo'   prorogarne   l'efficacia   non   oltre
l'originaria scadenza per far  fronte  alle  attivita'  previste  dai
commi 60 e 61. 
  69.  L'eventuale  attivo  netto  risultante  dalla  chiusura  della
gestione del commissario e le disponibilita' liquide  costituenti  il
Fondo di  dotazione  della  fondazione,  o  comunque  destinate  alla
realizzazione dell'Esposizione permanente di cui al  comma  61,  sono
versate all'entrate del bilancio dello Stato. Le risorse  strumentali
della fondazione sono acquisite al  patrimonio  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  70. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  sono
abrogati il comma 61 nella parte in cui dispone l'istituzione  di  un
fondo per la realizzazione di  azioni  a  sostegno  di  una  campagna
promozionale straordinaria a favore del 'made in Italy', il comma 68,
69 e 70 dell'articolo 4 della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350  e
l'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004 n.  311,  nella
parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo
alle attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto legge  30  dicembre
2005, n. 273, convertito in legge  23  febbraio  2006,  n.  51  e  le
eventuali disposizioni legislative e normative in  contrasto  con  la
presente disposizione. 
  71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti dal Ministero
dello sviluppo economico in favore di  Promuovi  Italia  S.p.a.  (nel
seguito  Promuovi  Italia)   e   delle   convenzioni   dalla   stessa
sottoscritte  con  il  medesimo  Ministero  e'  trasferita  a  titolo
gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo  di  cui  al
comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa -  Invitalia  S.p.a.  (nel  seguito  Invitalia)
ovvero ad una  societa'  dalla  stessa  interamente  partecipata.  La
societa' conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi  e  passivi
derivanti dal trasferimento. 
  72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi
Italia alla  societa'  conferitaria  i  beni  strumentali  e,  previo
subentro nei relativi contratti  di  lavoro,  il  personale  a  tempo
indeterminato  impiegato  nello  svolgimento  delle   attivita';   la
societa' subentra altresi' in tutti i contratti di lavoro  temporaneo
e per prestazioni professionali in essere alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  73. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, Invitalia  stipula  con  Promuovi  Italia  apposito
accordo per l'individuazione  della  societa'  conferitaria  e  delle
attivita', dei beni e del personale  oggetto  di  trasferimento,  nel
quale sono individuate le modalita' e i criteri  per  la  regolazione
dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo  e'
sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello  sviluppo
economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art.  1,
comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  74. Al comma 8-bis dell'articolo  12  del  decreto-legge  14  marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio
2005, n. 80, le parole "Il Ministero delle  attivita'  produttive"  e
"Il   Ministro   delle   attivita'   produttive"   sono   sostituite,
rispettivamente,  dalle  parole  "La  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri " e "Il Presidente del Consiglio dei Ministri". 
  75. L'incarico  di  commissario  per  la  gestione  delle  societa'
cooperative di cui all'articolo 2545-sexiesdecies del codice  civile,
commissario liquidatore delle societa' cooperative sciolte  per  atto
dell'autorita' di  cui  all'articolo  2545-septiesdecies  del  codice
civile,  commissario  liquidatore  delle  societa'   cooperative   in
liquidazione   coatta   amministrativa   di   cui    agli    articoli
2545-terdecies del codice civile e 198  del  regio-decreto  16  marzo
1942, n. 267, e' monocratico.  Il  commissario  liquidatore  esercita
personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di  delega  a
terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del  delegato
e' detratto dal compenso del commissario. 
  76.  Il  provvedimento   che   dispone   la   liquidazione   coatta
amministrativa delle societa' cooperative nonche'  la  contestuale  o
successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di  cui  agli
articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto  16
marzo 1942, n. 267,  e'  adottato  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico. 
  77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al
comma 71, l'ammontare del compenso dei commissari e  dei  membri  del
comitato di sorveglianza, ove previsto,  ed  i  relativi  criteri  di
liquidazione, sono determinati  con  decreto  non  regolamentare  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di   concerto   con   Ministro
dell'economia  e  delle   finanze,   che   individua   modalita'   di
remunerazione  dei  commissari  liquidatori  sulla  base  di  criteri
predeterminati di  apprezzamento  della  economicita',  efficacia  ed
efficienza  delle  attivita'  svolte,  tenuto   conto,   per   quanto
applicabili e con gli adattamenti resi necessari  dalla  specificita'
della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25
gennaio 2012, n. 30, recante "Regolamento  concernente  l'adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e  la  determinazione
dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. In  ogni  caso
la remunerazione dei commissari liquidatori non puo' essere superiore
a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto ." 
  78. All'articolo 11 del decreto legge 29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito con modificazioni dalla legge 24  febbraio  2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre 2012" ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "In caso di mancata adozione,  entro  il  predetto  termine,
dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, l'Agenzia  e'  soppressa  e  le  attivita'  e  i
compiti gia' attribuiti alla medesima sono  trasferiti  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012,
che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e  cui  sono
contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali
relative   all'Ispettorato   di   vigilanza   sulle    concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5."; 
    b) al comma 6, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre 2012". 
  79. All'articolo  36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, secondo periodo, le  parole:  "in  servizio  dalla
data in vigore del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti:
"in servizio alla data del 31 maggio 2012"; 
    b) al comma 7, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre 2012". 
  80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.133,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tale
fine nella fattura  viene  indicata,  altresi',  la  lunghezza  della
tratta effettivamente percorsa."; 
    b) il comma 14, e' sostituito dal seguente: "14.  Ferme  restando
le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno  1974,  n.
298, e  successive  modificazioni,  e  dall'articolo  7  del  decreto
legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  ove   applicabili,   alla
violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra  quanto
fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati  ai  sensi
dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui  ai  commi  13  e
13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari  al  dieci
per cento dell'importo della  fattura  e  comunque  non  inferiore  a
1.000,00 euro."; 
    c) il comma 15, e' sostituito  dal  seguente:  "15.  Le  sanzioni
indicate al comma 14 sono irrogate dagli organi del Comando  generale
della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle  entrate  in  occasione
dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese.". 
  81.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2013  il   Comitato
centrale per l'Albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di  cui  al
Titolo II del decreto legislativo 21 novembre  2005,  n.  284,  opera
quale centro di  costo  nell'ambito  del  Centro  di  responsabilita'
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  82. Sono soppresse le lettere c), g)  ed  l)  dell'articolo  9  del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. 
  83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.
284, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "a) un
Dirigente del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con
incarico di  livello  dirigenziale  generale  nell'ambito  di  quelli
previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del  Presidente  della
Repubblica   3   dicembre   2008,   n.   211   "Regolamento   recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti",
con funzioni di Presidente"; 
    b) al comma 1, lettera b) le parole "dei quali il primo e' eletto
dal  Comitato  centrale  fra  i  componenti  in  rappresentanza   del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle
seguenti:  "dei   quali   il   primo,   responsabile   dell'attivita'
amministrativa e contabile, con incarico di livello  dirigenziale  di
seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo
14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  3  dicembre
2008, n. 211"; 
    c) al comma 1, lettera g) le parole "quattro rappresentanti" sono
sostituite dalle seguenti: "un rappresentante per ciascuna". 
  84. Le disposizioni di cui al comma 3  entrano  in  vigore  dal  1°
gennaio 2013. 
  85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori per le iniziative in  materia  di  sicurezza  della
circolazione, di  controlli  sui  veicoli  pesanti  e  di  protezione
ambientale, stanziato sul capitolo 1330 - piano di gestione 1  -  del
bilancio del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'
ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di  1,5  milioni  di
euro per gli anni 2013 e 2014. 
  86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con  i
fondi  disponibili,  proseguira'  in   particolare   gli   interventi
necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto  previsti
dalle  direttive  dell'Unione  europea  in  materia  e  dalle  intese
intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ed
il Ministero dell'interno. 
  87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure
connesse  alla  soppressione  dell'INPDAP  ed  alla  sua   confluenza
nell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti  dall'articolo
21 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione
del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante  la  nomina
di un commissario ad acta. 
  88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201  del
2011, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle  seguenti:  "
31 ottobre 2012". 
  89.  Il  Comitato  amministratore   della   forma   di   previdenza
complementare  denominata  FONDINPS  previsto  dall'articolo  4   del
decreto ministeriale 30 gennaio 2007 continua ad operare in regime di
proroga fino al perfezionamento  della  procedura  di  ricostituzione
dello stesso, e comunque  non  oltre  il  31  ottobre  2012,  con  le
riduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale  dei  lavoratori  (ISFOL),
istituito con il decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali,
il regime di  commissariamento  del  suddetto  Istituto  disposto,  a
partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati,  mediante  la
nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, e'  prorogato
fino all'approvazione  del  nuovo  Statuto,  volto  a  riordinare  il
predetto Istituto secondo  regole  di  contenimento  della  spesa  e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.