Art. 12 
 
 
           Controlli delle attrezzature per l'applicazione 
                      dei prodotti fitosanitari 
 
  1. Le attrezzature per  l'applicazione  dei  prodotti  fitosanitari
impiegate  per  uso  professionale  sono   sottoposte   a   controlli
funzionali periodici, secondo le modalita' indicate nell'allegato II,
al fine di garantire che le stesse soddisfino i requisiti di  cui  al
medesimo allegato II. 
  2. Tutte le attrezzature, impiegate per  uso  professionale,  vanno
sottoposte almeno una volta  al  controllo  funzionale  entro  il  26
novembre 2016. L'intervallo tra i controlli non  deve  superare  i  5
anni fino al 31 dicembre 2020, e  i  tre  anni  per  le  attrezzature
controllate  successivamente  a  tale  data.  Le  attrezzature  nuove
acquistate  dopo  il  26  novembre  2011  sono  sottoposte  al  primo
controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto. 
  3. Il Piano stabilisce le modalita' di organizzazione  dei  sistemi
di controllo di cui al comma 1, nonche' i criteri  di  individuazione
dei centri incaricati di  effettuare  i  controlli  funzionali  e  un
sistema di verifica dell'attivita'  svolta  dagli  stessi.  Il  Piano
stabilisce inoltre le procedure per la raccolta e la  gestione  delle
informazioni relative ai centri e ai tecnici abilitati  al  controllo
funzionale e alla regolazione delle attrezzature e ai  dati  relativi
ai controlli effettuati. 
  4. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
istituiscono  ed  organizzano,  secondo  i  propri  ordinamenti,  nel
rispetto delle modalita' stabilite al comma 3, sistemi di controllo e
di verifica per garantire l'esecuzione dei  controlli  funzionali  in
idonei Centri. 
  5. In deroga al comma 2, ed a seguito di un'analisi del rischio per
la salute umana e l'ambiente relativa all'impiego delle attrezzature,
il Piano puo' stabilire scadenze e intervalli diversi per i controlli
funzionali di attrezzature specifiche elencate nel Piano stesso, come
le attrezzature portatili o  gli  irroratori  a  spalla  e  ulteriori
attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari di  utilizzo
molto limitato. Non possono essere considerate di uso molto limitato: 
  a) le attrezzature per l'irrorazione montate su treni o aeromobili; 
  b) le irroratrici a barra di dimensione superiore a 3  m,  compresi
gli irroratori a barra montati su attrezzature per la semina. 
  6. Il Piano puo' stabilire l'esonero dall'obbligo del controllo  di
cui al comma 1 per le  attrezzature  portatili  e  gli  irroratori  a
spalla, prevedendo una  specifica  attivita'  di  informazione  degli
utilizzatori   professionali   sulla   necessita'    di    effettuare
manutenzioni periodiche e sui rischi specifici legati all'impiego  di
tali attrezzature. 
  7. Gli  utilizzatori  professionali  effettuano  controlli  tecnici
periodici  delle  attrezzature   per   l'applicazione   di   prodotti
fitosanitari ed effettuano  la  manutenzione  ordinaria  in  modo  da
assicurarne il mantenimento dell'efficienza. 
  8. Gli utilizzatori professionali effettuano la  regolazione  delle
attrezzature   per   l'applicazione    di    prodotti    fitosanitari
conformemente  alla  formazione  ricevuta  secondo  quanto   previsto
dall'articolo 7. 
  9.  I  certificati  rilasciati  negli  altri  Stati   membri   sono
automaticamente riconosciuti,  a  condizione  che  rispettino  quanto
previsto al comma 1.