Art. 12 (L)
Presupposti  per il rilascio del permesso di costruire (art. 4, comma
1,  legge  n. 10 del 1977; art. 31, com-ma 4, legge n. 1150 del 1942;
           articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)

  1.  Il  permesso  di  costruire  e'  rilasciato in conformita' alle
previsioni  degli  strumenti  urbanistici,  dei regolamenti edilizi e
della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
  2.  Il permesso di costruire e' comunque subordinato alla esistenza
delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del
comune  dell'attuazione  delle stesse nel successivo triennio, ovvero
all'impegno  degli  interessati  di  procedere  all'attuazione  delle
medesime   contemporaneamente   alla   realizzazione  dell'intervento
oggetto del permesso.
  3.  In  caso  di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di
permesso  di  costruire  con  le  previsioni di strumenti urbanistici
adottati,  e'  sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La
misura  di  salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data
di   adozione   dello   strumento  urbanistico,  ovvero  cinque  anni
nell'ipotesi  in  cui  lo  strumento urbanistico sia stato sottoposto
all'amministrazione  competente  all'approvazione entro un anno dalla
conclusione della fase di pubblicazione.
  4.  A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente
della  giunta  regionale,  con  provvedimento  motivato da notificare
all'interessato,  puo'  ordinare  la  sospensione  di  interventi  di
trasformazione  urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali
da  compromettere o rendere piu' onerosa l'attuazione degli strumenti
urbanistici.