Art. 12.
(Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)

   1.  Al  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n. 545, recante
disposizioni  sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria,  e  successive  modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all'articolo  11,  che  disciplina  la  durata  dell'incarico  dei
   componenti delle commissioni tributarie:
1) al  comma  1,  le  parole: "di cui alla tabella F" sono sostituite
   dalle seguenti: "di cui alle tabelle E ed F";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

   "3. I componenti delle commissioni tributanrie provinciali possono
essere nominati, dopo cinque anni di attivita' nelle stesse, in posti
vacanti  nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla
previsione   di   cui   all'articolo   5,  con  precedenza  su  altri
disponibili,  secondo i criteri e i punteggi di cui alle tabelle E ed
F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di eta'";
   b) dopo l'articolo 44-bis, e' inserito il seguente:
   "Art.  44-ter.  -  (Modifica  delle  tabelle)."  - 1. I criteri di
valutazione  e  i  punteggi  di  cui  alle tabelle E ed F allegate al
presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di
presidenza  della  giustizia  tributaria,  con  decreto  del Ministro
dell'economia e delle finanze".
   2.  Al  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n. 546, recante
disposizioni  sul  processo  tributario,  l'articolo  2,  concernente
l'oggetto della giurisdizione tributaria, e' sostituito dal seguente:
   "Art.   2.  -  (Oggetto  della  giurisdizione  tributaria).  -  1.
Appartengono  alla  giurisdizione  tributaria  tutte  le controversie
aventi  ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli
regionali,  provinciali  e  comunali  e il contributo per il Servizio
sanitario  nazionale,  nonche'  le  sovrimposte  e le addizionali, le
sanzioni  amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli
interessi   e   ogni   altro   accessorio.   Restano   escluse  dalla
giurisdizione  tributaria  soltanto  le  controversie riguardanti gli
atti  della  esecuzione  forzata  tributaria successivi alla notifica
della  cartella  di  pagamento  e,  ove  previsto, dell'avviso di cui
all'articolo  50  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre  1973,  n.  602,  per  le quali continuano ad applicarsi le
disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
   2.   Appartengono   altresi'   alla  giurisdizione  tributaria  le
controversie    promosse    dai    singoli   possessori   concernenti
l'intestazione,   la   delimitazione,  la  figura,  l'estensione,  il
classamento   dei   terreni  e  la  ripartizione  dell'estimo  fra  i
compossessori  a  titolo  di  promiscuita'  di una stessa particella,
nonche'  le  controversie  concernenti la consistenza, il classamento
delle  singole  unita'  immobiliari  urbane  e  l'attribuzione  della
rendita catastale.
   3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione
da  cui  dipende  la  decisione  delle  controversie rientranti nella
propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di
querela  di falso e sullo stato o la capacita' delle persone, diversa
dalla capacita' di stare in giudizio".
 
             Note all'art. 12:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11 del decreto
          legislativo  31 dicembre 1992, n. 545, recante "Ordinamento
          degli   organi  speciali  di  giurisdizione  tributaria  ed
          organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
          della  delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
          30 dicembre   1991,  n.  413",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   13 gennaio   1993,   n.  9,  S.O.,  cosi'  come
          modificato dal presente articolo:
                 "Art.  11  (Durata dell'incarico). - 1. I componenti
          delle  commissioni tributarie durano in carica nella stessa
          commissione  non  oltre  nove  anni  e  sono  nominati  con
          precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono
          vacanti   in   altre   commissioni  secondo  i  criteri  di
          valutazione  ed  i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a
          parita'  di  punteggio  secondo  la  maggiore anzianita' di
          eta'.
                 2. I componenti delle commissioni tributarie cessano
          dall'incarico    in    ogni    caso   al   compimento   del
          settantacinquesimo anno di eta'.
                 3.   I   componenti   delle  commissioni  tributarie
          provinciali  possono  essere  nominati, dopo cinque anni di
          attivita'  nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni
          tributarie  regionali,  anche  in deroga alla previsione di
          cui  all'art.  5,  con  precedenza  su  altri  disponibili,
          secondo  i  criteri e i punteggi di cui alle tabelle E ed F
          ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di
          eta'.
                 4.  La nomina a componente di commissione tributaria
          non   costituisce  in  nessun  caso  rapporto  di  pubblico
          impiego.".
                 -  Il  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
          recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione
          della  delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
          30 dicembre  1991,  n.  413",  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.