Art. 12.
                          Senato accademico
  1. Il senato accademico e' composto da:
    a) il rettore/la rettrice;
    b) il prorettore/la prorettrice;
    c) i/le presidi delle facolta';
    d) i/le vicepresidi delle facolta';
  2. Alle sedute del senato accademico partecipa, con diritto di voto
consultivo, il direttore/la direttrice dei servizi accademici.
  3.  Al  senato  accademico competono le funzioni di coordinamento e
sviluppo  relative a insegnamento e ricerca; puo' costituire, sentiti
i  consigli  di  facolta',  commissioni  per  compiti  specifici e in
particolare  per  la  predisposizione  di  programmi di ricerca e dei
relativi finanziamenti.
  4.  Il  senato  accademico  propone  alla giunta dell'Universita' i
criteri oggettivi per la distribuzione e l'assegnazione delle risorse
finanziarie per l'attivita' di ricerca delle facolta'.
  5.  Ove  il  consiglio  dell'Universita' debba acquisire pareri e/o
proposte  al fine di assumere specifiche deliberazioni, essi dovranno
essere  forniti  entro  sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale
termine  il  consiglio  dell'Universita'  potra'  deliberare anche in
assenza degli stessi.