Art. 12.
Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e Bolzano

  1.  Il  presente  decreto  vincola le province autonome di Trento e
Bolzano  solamente  al  conseguimento  degli obiettivi e finalita' da
esso  previsti.  Le  sue  disposizioni  si applicano fino a quando le
province  autonome  non disciplinano diversamente le modalita' per il
conseguimento  degli obiettivi e finalita' medesimi. In ogni caso, le
province   autonome  si  coordinano  con  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas.