Art. 12.

Numero   complessivo  dei  messaggi  politici  autogestiti  a  titolo
                              gratuito

  1.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni approva la
proposta  del  competente  comitato regionale per le comunicazioni o,
ove  questo  non  sia ancora stato costituito, del comitato regionale
per  i  servizi  radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero
complessivo  dei  messaggi  autogestiti  gratuiti  da ripartire tra i
soggetti  politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle
risorse  disponibili  previste dal decreto 7 maggio 2004 del Ministro
delle  comunicazioni,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e
delle finanze.