Art. 12.

  Il periodo di ammortamento dei nuovi impianti costruiti a decorrere
dal 1 gennaio 1946, nonche' degli ampliamenti, delle trasformazioni e
delle  ricostruzioni  di  impianti  esistenti, effettuati a decorrere
dalla stessa data, puo', a richiesta del contribuente, essere ridotto
di  non  oltre  due  quinti.  L'ammontare delle quote di ammortamento
relativo  al  minor  periodo  e'  computato,  in  aggiunta alle quote
normali,  nell'esercizio in cui e' stata sostenuta la spesa e nei tre
esercizi  successivi, in misura, peraltro, che, in ciascun esercizio,
l'anticipato ammortamento non superi il 15 per cento della spesa.
  Il   soggetto   deve  indicare  nella  dichiarazione  le  quote  di
ammortamento  anticipato  di  cui  chiede  la  detrazione dai redditi
dichiarati.  Per  gli  esercizi  chiusi  prima dell'entrata in vigore
della  presente  legge  la  detrazione  e'  ammessa per i redditi che
vengano  dichiarati  o  definiti, a richiesta del contribuente, entro
quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.