Art. 12. (Art. 8 del Testo Unico) CARREGGIATA TEMPORANEAMENTE A DOPPIO SENSO Quando in una strada a sedi divise (una per ciascun senso di marcia) un cantiere sbarra completamente una delle due sedi (fig. 157) per cui il traffico deve essere temporaneamente deviato sull'altra sede, il pericolo costituito dal provvisorio doppio senso di circolazione, sulla carreggiata ordinariamente a senso unico, deve essere segnalato da entrambe le parti mediante il segnale "ZONA DI CIRCOLAZIONE A DOPPIO SENSO" di cui all'art. 51. Occorre inoltre indicare la linea di separazione provvisoria dei sensi opposti di marcia, mediante una striscia continua o con paletti, coni o birilli dipinti a strisce alternate bianche e rosse, ovvero con ambedue i sistemi contemporaneamente. Non appena la corrente, deviata a causa del cantiere stradale provvisorio, ritorna nella sede a senso unico, deve essere installato da ambedue le parti, il segnale di indicazione "FINE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE" di cui all'art. 80. Anche la zolla di incanalamento che precede la deviazione della corrente della carreggiata sbarrata deve essere segnalata come all'art. 10.