(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 12)
                              Art. 12. 
                        Consorzio volontario 

 
  Il consorzio volontario e' costituito  con  decreto  del  prefetto,
sentito  l'intendente  di  finanza,  su  conformi  deliberazioni  dei
consigli comunali interessati, entro il 30  settembre  del  penultimo
anno del decennio esattoriale di cui all'art. 17. 
  La costituzione  del  consorzio  ha  effetto  per  il  conferimento
dell'esattoria per il decennio successivo. 
  Il consorzio si intende prorogato di decennio in decennio se  entro
il 30 settembre del penultimo  anno  di  ogni  decennio  nessuno  dei
comuni interessati abbia comunicato al prefetto da  deliberazione  di
recederne.