Art. 12.

  L'articolo  36  della  legge 17 agosto 1942, n. 1150, e' sostituito
dal seguente:
  "I  regolamenti  edilizi  dei Comuni sono approvati con decreto del
provveditore  regionale  alle  opere  pubbliche  sentita  la  Sezione
urbanistica regionale e la competente.
  Soprintendenza entro il termine di 180 giorni dalla presentazione.
  Il  Ministro  per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per
l'interno  e  per la pubblica istruzione puo' disporre l'approvazione
del  regolamento  edilizio di determinati Comuni con proprio decreto,
sentito  il  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici e il Ministero
della pubblica istruzione.
  Con  il  decreto  di  approvazione  possono  essere  introdotte nel
regolamento  edilizio  e  nel programma di fabbricazione le modifiche
che  siano  ritenute  indispensabili ai fini di cui al secondo comma,
lettere b), c), d), dell'articolo 10.
  Le  modifiche  di  cui  alla  lettera  c) sono approvate sentita la
competente  Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a
seconda  che  l'approvazione  avvenga  con  decreto  del provveditore
regionale  alle  opere  pubbliche  oppure  del  Ministro per i lavori
pubblici.
  Le  modifiche  di cui al precedente comma sono comunicate al Comune
interessato,   il   quale   entro   60   giorni   adotta  le  proprie
controdeduzioni  con deliberazione del Consiglio comunale che, previa
pubblicazione nel primo giorno festivo, e' trasmessa al Ministero dei
lavori pubblici nei successivi quindici giorni.
  Il  Ministro per i lavori pubblici o il provveditore regionale alle
opere  pubbliche adottano i provvedimenti di loro competenza entro 90
giorni  dalla presentazione del progetto del regolamento edilizio con
annesso programma di fabbricazione".