Art. 12. (Istituti di patronato) Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parita', la loro attivita' all'interno dell'azienda, secondo le modalita' da stabilirsi con accordi aziendali.