Art. 12. 
                      (Pensione di inabilita') 
 
  Ai mutilati ed invalidi civili di eta' superiore agli anni 18,  nei
cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata  una
totale inabilita' lavorativa, e' concessa a carico dello  Stato  e  a
cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilita'  di  lire
234.000 annue da ripartire in tredici mensilita' con  decorrenza  dal
primo giorno del mese successivo a quello della  presentazione  della
domanda per l'accertamento della inabilita'. 
  Le  condizioni  economiche  richieste  per  la  concessione   della
pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici. 
  La pensione e' corrisposta nella misura del 50 per cento  a  coloro
che versino in stato di indigenza e siano ricoverati  permanentemente
in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. 
A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di  qualsiasi  natura  o
provenienza  di  importo  inferiore  alle  lire  18.000  mensili,  la
pensione  e'  ridotta  in  misura  corrispondente  all'importo  delle
rendite, prestazioni e redditi percepiti. 
  Con la mensilita' relativa al mese  di  dicembre  e'  concessa  una
tredicesima  mensilita'  di  lire  18.000,  che  e'  frazionabile  in
relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno. 
  In caso di decesso dell'interessato, successivo  al  riconoscimento
dell'inabilita', la pensione non puo' essere corrisposta agli  eredi,
salvo il diritto di questi a percepire le quote  gia'  maturate  alla
data della morte.