Art. 12. Redditi soggetti a tassazione separata L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi, quando non sono componenti del reddito d'impresa: a) plusvalenze patrimoniali percepite in dipendenza della liquidazione o della cessione di aziende, compreso il valore di avviamento, determinate a norma dell'art. 54; b) compensi percepiti per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19; c) valore nominale delle azioni o quote gratuite ricevute, o aumento del valore nominale delle azioni o quote gia' possedute, se costituenti reddito ai sensi degli articoli 41 e 45; d) emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti dai prestatori di lavoro dipendente compresi i compensi e le indennita' di cui alle lettere a) e d) dell'art. 47; e) indennita' di anzianita', di previdenza e di preavviso, anche nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile, e ogni altra somma percepita una volta tanto per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di quelli contemplati alle lettere a) e d) dell'art. 47, comprese le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza; f) indennita' percepite per la cessazione di rapporti di agenzia; g) indennita' percepite per la cessazione di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali il diritto alle indennita' risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.