(Convenzione - art. 12)
                            Articolo 12. 
Espressione, mediante la firma, del consenso ad essere  vincolati  da
                             un trattato 
 
  1. Il consenso di uno Stato ad  essere  vincolato  da  un  trattato
viene espresso con la firma del rappresentante di tale Stato: 
 
    a) quando il trattato prevede che la firma abbia tale effetto; 
    b) quando sia stato accertato che gli Stati che hanno partecipato
ai negoziati avevano convenuto che la firma avrebbe avuto tale 
effetto; o 
    c) quando l'intenzione dello Stato  di  dare  tale  effetto  alla
firma risulti dai pieni poteri del suo  rappresentante  o  sia  stata
espressa nel corso dei negoziati. 
 
  2. Ai fini del paragrafo 1: 
 
    a) la parafatura di un testo equivale alla firma di  un  trattato
quando sia accertato che gli Stati che hanno partecipato al negoziato
avevano cosi' convenuto; 
    b)  la  firma  ad  referendum  di  un  trattato  da   parte   del
rappresentante  di   uno   Stato,   qualora   venga   confermata   da
quest'ultimo, equivale alla firma definitiva del trattato.