Art. 12. Per accertare la rispondenza degli impianti ai requisiti previsti dalla presente legge, il comune, anche avvalendosi eventualmente di altri organismi aventi specifica competenza tecnica, ha facolta' di procedere, in tutti i casi, a verifiche mediante controlli. Le verifiche possono essere effettuate anche su richiesta del committente, dell'acquirente dell'immobile o del conduttore, con le spese a loro carico.