(Regolamento attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118-art. 12)
                              Art. 12. 
                                Porte 
 
 
  Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono  essere
di facile manovrabilita' anche  da  parte  di  persone  a  ridotte  o
impedite capacita' fisiche. 
  Le porte, comprese quelle dei  gabinetti,  devono  avere  una  luce
netta minima di m 0,85 con dimensione media ottimale di 0,90 m. 
  Nel caso di porte  a  due  o  piu'  battenti,  deve  essere  sempre
garantito un passaggio con luce netta minima di 0,85 m realizzato con
unico battente o con due battenti a manovra unica. 
  In caso di porte  successive  deve  essere  assicurato  uno  spazio
libero intermedio tra le porte stesse, di almeno 1,50 m, oltre quello
eventualmente interessato dalle ante in apertura. 
  I materiali con cui devono essere realizzate le porte e gli stipiti
devono essere resistenti all'urto ed all'usura, specialmente  per  le
parti comprese entro un'altezza di 0,40 m dal pavimento. 
  Le porte interamente realizzate con  materiali  trasparenti  devono
presentare accorgimenti atti ad assicurare l'immediata percezione. 
  Devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e  quanto
altro atto a recare possibile danno in caso di urto. 
  L'apertura e la chiusura delle porte  deve  avvenire  mediante  una
leggera  pressione   e   preferibilmente   essere   accompagnata   da
apparecchiature per il ritardo della chiusura stessa. 
  Le maniglie devono consentire una  facile  manovra,  in  genere  e'
preferibile l'uso di maniglie a leva. La maniglia deve  essere  posta
ad un'altezza massima di 0,90 m. 
  Nel caso di adozione, nelle porte a ventola, di barre  o  corrimani
di apertura orizzontali o verticali, questi devono essere di  sezione
adeguata, atta ad assicurare la prensibilita'.