Art. 12.
                              Sanzioni

  Chiunque  produce,  importa,  detiene per vendere, vende o comunque
immette  sul  mercato  imballaggi preconfezionati C.E.E. non conformi
alle  disposizioni  della presente legge in materia di masse o volumi
nominali  e  di  iscrizioni  metrologiche  e'  soggetto alla sanzione
amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.
  Chiunque  produce  o  importa imballaggi preconfezionati C.E.E. non
rispondenti  alle disposizioni di cui all'articolo 5 e' soggetto alla
sanzione amministrativa da L. 200.000 a lire 5.000.000.
  Chiunque  produce  o  importa imballaggi preconfezionati C.E.E. che
non  risultino  misurati  o  controllati  a  norma dell'articolo 7 e'
soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.
  Chiunque  detiene  per  vendere,  vende  o  comunque  introduce  in
commercio  imballaggi  preconfezionati  C.E.E.  non  rispondenti alle
disposizioni  di  cui  agli  articoli 5 e 7 e' soggetto alla sanzione
amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.
  Chiunque  contravviene  alle  norme  della  presente  legge  e  del
relativo  regolamento,  per  le  quali  non  e' prevista una sanzione
specifica, e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 50.000 a L.
500.000.