Art. 12. Formazione 1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di disporre di adeguate professionalita' giuridico-economiche in grado di utilizzare gli strumenti di cui all'art. 1 del presente accordo, si impegnano ad assicurare, attraverso iniziative comuni, una formazione permanente sulla qualita' della regolazione del personale e, in particolare, di coloro che operano nelle strutture tecnico-legislative. 2. La formazione puo' essere articolata: a) in un ciclo di formazione di base incentrato su argomenti quali il sistema delle fonti giuridiche nell'attuale contesto istituzionale, l'articolazione e il contenuto delle politiche pubbliche, l'analisi dei sistemi di valutazione e l'analisi costi-benefici, la disciplina degli strumenti per il miglioramento della qualita' della regolamentazione di cui all'art. 1 del presente accordo nonche' le piu' rilevanti esperienze di AIR italiane ed internazionali; b) un ciclo di formazione specialistica incentrato sulle tecniche di analisi di impatto della regolamentazione, con particolare riguardo alle metodologie di valutazione economica, alle tecniche di consultazione e di definizione di strumenti di rilevazione (questionari cartacei e on line), allo scopo fornire gli strumenti specifici per la realizzazione dell'AIR.