Art. 12.
   Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca

  Con  decreto  del  Ministro  della pubblica istruzione, su conforme
parere  del  rettore  e  dei  consigli  delle facolta' interessate, i
professori   ordinari,   straordinari  ed  associati  possono  essere
autorizzati  a  dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio
nazionale  delle  ricerche  o istituti ed enti di ricerca a carattere
nazionale o regionale.
  I  professori  di  ruolo  possono  essere  collocati  a  domanda in
aspettativa    per    la   direzione   di   istituti   e   laboratori
extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.
  I   professori  chiamati  a  dirigere  istituti  o  laboratori  del
Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e  di  altri  enti pubblici di
ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.
  L'aspettativa  e'  concessa con decreto del Ministro della pubblica
istruzione,  su  parere  del  Consiglio  universitario nazionale, che
considerera'  le  caratteristiche  e  le  dimensioni  dell'istituto o
laboratorio nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede.
  Durante   il   periodo   dell'aspettativa  ai  professori  ordinari
competono  eventualmente le indennita' a carico degli enti o istituti
di  ricerca  ed  eventualmente  la retribuzione ove l'aspettativa sia
senza assegni.
  Il  periodo  dell'aspettativa  e'  utile ai fini della progressione
della  carriera,  ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai
fini  del  trattamento  di  previdenza  e  di  quiescenza  secondo le
disposizioni vigenti.
  Ai  professori  collocati  in  aspettativa  e'  garantita,  con  le
modalita'  di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilita'
di  svolgere,  presso  l'Universita'  in  cui sono titolari, cicli di
conferenze,  attivita'  seminariali  e  attivita'  di  ricerca, anche
applicativa.  Si  applica  nei  loro confronti, per la partecipazione
agli  organi  universitari  cui hanno titolo, la previsione di cui al
comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
  La  direzione  dei  centri  del  Consiglio nazionale delle ricerche
operanti  presso le Universita' puo' essere affidata ai professori di
ruolo  come parte della loro attivita' di ricerca e senza limitazione
delle loro funzioni universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo
del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche.