Art. 12. Norme sul controllo e sulla responsabilita' delle federazioni sportive nazionali Le societa' sportive di cui alla presente legge sono sottoposte all'approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate, per delega del CONI e secondo modalita' approvate dal CONI. Tutte le deliberazioni delle societa' concernenti esposizioni finanziarie, acquisto o vendita di beni immobili, o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate. Nel caso di societa' affiliata a piu' federazioni sportive nazionali, l'approvazione ed i controlli sono effettuati dalla federazione competente per l'attivita' cui la deliberazione si riferisce. In caso di mancata approvazione e' ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.