Art. 12.
Norme sul controllo e sulla    responsabilita'    delle   federazioni
                         sportive nazionali

  Le  societa'  sportive  di  cui alla presente legge sono sottoposte
all'approvazione  ed  ai  controlli  sulla  gestione  da  parte delle
federazioni  sportive  nazionali  cui  sono affiliate, per delega del
CONI e secondo modalita' approvate dal CONI.
  Tutte  le  deliberazioni  delle  societa'  concernenti  esposizioni
finanziarie,  acquisto o vendita di beni immobili, o, comunque, tutti
gli   atti   di   straordinaria  amministrazione,  sono  soggetti  ad
approvazione  da  parte delle federazioni sportive nazionali cui sono
affiliate.
  Nel   caso  di  societa'  affiliata  a  piu'  federazioni  sportive
nazionali,  l'approvazione  ed  i  controlli  sono  effettuati  dalla
federazione  competente  per  l'attivita'  cui  la  deliberazione  si
riferisce.
  In  caso  di  mancata  approvazione  e' ammesso ricorso alla giunta
esecutiva  del  CONI,  che  si  pronuncia  entro  sessanta giorni dal
ricevimento del ricorso.