ART. 12. (Dotazioni organiche) Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna e della scuola elementare, nonche' le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola media e le dotazioni organiche dei ruoli nazionali degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono definite secondo le disposizioni vigenti. Ciascuna sezione di scuola materna e' costituita con un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente, a 20 e a 10, per le sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps. La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna e' calcolata aggiungendo anche i posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un posto ogni quattro bambini portatori di handicaps. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola elementare e della scuola media comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, di tempo pieno, di attivita' integrative, di libere attivita' complementari e di attivita' di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio. I posti di libere attivita' complementari sono costituiti con quindici ore di insegnamento. Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle discipline curriculari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attivita' complementari. Le dotazioni organiche di cui al presente articolo sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo. In sede di rideterminazione degli organici si procede all'aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicaps della scuola materna, elementare e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un insegnante di sostegno ogni quattro bambini o alunni portatori di handicaps. La rideterminazione dei posti di cui al presente comma, esclusi quelli relativi agli alunni portatori di handicaps, non puo' comportare, in ciascuna provincia, un aumento del numero dei posti stessi funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la scuola media la ripartizione dei posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, e' effettuata secondo la procedura ed i criteri previsti dall'ottavo comma del successivo articolo 13. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano con riferimento al 31 marzo dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.