Art. 12. (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 5, secondo e terzo comma) Pubblicazioni relative alla mancata conversione dei decreti-legge 1. Se il disegno di legge di conversione in legge del decreto emanato a norma dell'art. 77 della Costituzione e' respinto, la deliberazione e' subito comunicata dal Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica al Ministro di grazia e giustizia, il quale provvede a pubblicarla immediatamente nella Gazzetta Ufficiale. 2. Se il decreto non e' convertito in legge nel termine previsto dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, il relativo comunicato e' predisposto a cura del Ministero di grazia e giustizia e immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 12: - Il decreto emanato ai sensi dell'art. 77 della costituzione e' un decreto-legge avente forza di legge che il Governo adotta nei casi straordinari di necessita' ed urgenza e che presenta alle Camere con disegno di legge di conversione. - Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 77 della Costituzione e' quello di sessanta giorni entro i quali il Parlamento deve convertire in legge il decreto-legge.