Art. 12 
                 Detrazioni per carichi di famiglia 
 
  1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia: 
    a) lire 360 mila per il coniuge non legalmente ed  effettivamente
separato; 
    b) le seguenti somme per  i  figli,  compresi  i  figli  naturali
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori  di
eta' o permanentemente inabili al lavoro, e per quelli  di  eta'  non
superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito: 
      lire 48 mila per un figlio; 
      lire 96 mila per due figli; 
      lire 144 mila per tre figli; 
      lire 192 mila per quattro figli; 
      lire 240 mila per cinque figli; 
      lire 288 mila per sei figli; 
      lire 336 mila per sette figli; 
      lire 384 mila per otto figli; 
      lire 48 mila per ogni altro figlio. 
    c) lire 96 mila per ciascuna delle persone indicate nell'articolo
433 del codice civile, tranne quelle indicate alla  lettera  b),  che
conviva con il  contribuente  o  percepisca  assegni  alimentari  non
risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. 
  2. La detrazione per i figli prevista alla lettera b) del  comma  1
spetta in misura doppia: 
    a) se il contribuente e' coniugato  con  l'altro  genitore  e  ha
diritto alla detrazione prevista alla lettera a) del comma 1; 
    b) se l'altro genitore manca e il contribuente e' coniugato e non
e' legalmente ed effettivamente separato; 
    c) per i figli rimasti esclusivamente a carico  del  contribuente
nei casi di annullamento, scioglimento  o  cessazione  degli  effetti
civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed
effettiva da questi; 
    d) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore; 
    e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma
esclusivamente a carico del contribuente; 
    f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati  del  solo
contribuente. 
  3. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali
e il contribuente non e' coniugato o e' legalmente ed  effettivamente
separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati  o  affiliati
del solo contribuente e questi non e' coniugato o  e'  legalmente  ed
effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera  a)  del
comma 1 si applica per il primo  figlio  e  la  somma  detraibile  in
relazione al numero dei  figli,  comprendendo  tra  questi  anche  il
primo, e' raddoppiata e successivamente ridotta di lire 96 mila. 
  4. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione  che
le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi  propri  per
ammontare complessivamente superiore a 3 milioni di  lire,  al  lordo
degli oneri  deducibili,  e  lo  attestino  nella  dichiarazione  dei
redditi o in apposito allegato; per i figli minori,  compresi  quelli
adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta
dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle  lettere  c)  ed  e)  del
comma 2  la  detrazione  per  i  figli  spetta  in  misura  doppia  a
condizione  che  il   contribuente   attesti   che   i   figli   sono
esclusivamente a suo carico. 
  5. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a  mese  e
competono dal mese in cui si sono verificate a  quello  in  cui  sono
cessate le condizioni richieste. 
  6. Ai fini del limite di reddito di cui al comma 4 si  tiene  conto
anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di  imposta  o  ad  imposta  sostitutiva,  se  di
ammontare complessivamente superiore a 2  milioni  di  lire.  Non  si
tiene conto: 
    a) degli interessi ed altri  proventi  dei  titoli  emessi  dallo
Stato; 
    b) delle pensioni sociali; 
    c) delle pensioni di guerra e relative indennita' accessorie; 
    d) delle pensioni, indennita' e  assegni  erogati  dal  Ministero
dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; 
    e) degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate  di
prima categoria; 
    f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare.