Art. 12.
           Contributo all'elaborazione della legislazione

  1.  Le  osservazioni  e  le  proposte del CNEL vengono trasmesse al
Governo, nonche' alle Camere e alle regioni e alle province autonome,
che  ne  disciplinano  le  modalita' di utilizzazione nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti.
  2.  Nelle materie di cui all'articolo 10 il CNEL puo' far pervenire
alle  Camere e al Governo i contributi che ritiene opportuni anche in
riferimento  all'attivita'  delle  Comunita'  europee  e di organismi
internazionali ai quali l'Italia partecipa.