ART. 12.
                      (Unita' tecnica centrale)

  1.  A  supporto  dell'attivita'  della  Direzione  generale  per la
cooperazione  allo  sviluppo  e  limitatamente  allo  svolgimento dei
compiti  di  natura  tecnica  relativi  alle  fasi di individuazione,
istruttoria,  formulazione,  valutazione,  gestione  e  controllo dei
programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui
agli articoli 1 e 2, nonche' per le attivita' di studio e ricerca nel
campo  della cooperazione allo sviluppo e' istituita l'Unita' tecnica
centrale di cooperazione allo sviluppo.
  2.  Nel  decreto  di  cui al comma 2 dell'articolo 10 dovra' essere
determinata  l'articolazione  funzionale dell'Unita' tecnica centrale
nell'ambito  della  Direzione  generale  in  modo  da rispecchiare al
massimo l'articolazione funzionale della Direzione medesima.
  3. L'organico dell'Unita' tecnica centrale e' costituito da esperti
assunti   con  contratto  di  diritto  privato  a  termine  entro  un
contingente  massimo  di centoventi unita' e da personale di supporto
tecnico-amministrativo  ed  ausiliario  del  Ministero  degli  affari
esteri.  All'Unita' tecnica centrale e' preposto un funzionario della
carriera diplomatica.
  4.  Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato
a  termine - ivi compreso il trattamento economico - sono fissate con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
del  tesoro  e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere
del  Comitato  direzionale  di  cui  all'articolo 9, tenuto conto dei
criteri e dei parametri osservati al riguardo dal Fondo europeo dello
sviluppo  della  Comunita' economica europea, nonche' dell'esperienza
professionale  di  cui  il personale interessato sara' in possesso al
momento  della  stipula  del  contratto.  Il  contratto  avra' durata
quadriennale   rinnovabile   in   costanza  delle  esigenze  connesse
all'attuazione  dei compiti di natura tecnica della cooperazione allo
sviluppo.  Il  decreto  di  cui  al  presente  comma  dovra' altresi'
prevedere le procedure concorsuali per la immissione degli esperti di
cui al comma 3 nell'Unita' tecnica centrale.
  5.  Gli  esperti  di  cui ai commi 3 e 4 sono impiegati anche nelle
unita'  tecniche  di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo di cui
all'articolo 13.
  6.  Nella  prima  applicazione della presente legge hanno titolo di
precedenza  per  l'immissione, attraverso le procedure concorsuali di
cui  al  comma  4,  nell'Unita' tecnica centrale, fino alla copertura
massima del cinquanta per cento del contingente di cui al comma 3:
    a)  gli  esperti  e il personale tecnico che, a qualsiasi titolo,
con  oneri  a carico dello Stato, prestino servizio presso gli uffici
centrali  del  Dipartimento  per  la cooperazione di cui alla legge 9
febbraio 1979, n. 38, e presso la sede centrale del Servizio speciale
di  cui  all'articolo  3  della  legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno
dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge;
    b)  i  funzionari di cittadinanza italiana che svolgano attivita'
da almeno due anni presso organizzazioni internazionali e comunitarie
operanti  nel  settore  della  cooperazione  con  i  Paesi  in via di
sviluppo, alla data di entrata in vigore della presente legge.
  7.  Tale  titolo  di  precedenza  puo'  essere  fatto  valere dagli
interessati   con   domanda   da   presentarsi  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
  8.  L'esistenza  dei  requisiti  di  cui ai commi precedenti verra'
verificata  con  delibera  del  Comitato  direzionale  su  parere del
Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.
  9.   In   relazione  alle  esigenze  di  supporto  derivanti  dalla
istituzione dell'Unita' tecnica centrale, la dotazione organica delle
qualifiche   funzionali   del   Ministero   degli  affari  esteri  e'
accresciuta  di  25  posti  alla  V  qualifica  e  di  35 alla IV. La
ripartizione   delle   suddette   dotazioni  aggiuntive  per  profili
professionali  e'  stabilita  con  decreto  del Ministro degli affari
esteri,  di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Con la
stessa   procedura  puo'  essere  modificata  la  ripartizione  degli
anzidetti  posti  di organico aggiuntivo tra le qualifiche funzionali
sempre   che   intervengano  modifiche  nei  pertinenti  profili.  Il
personale  che  presti  servizio a tempo pieno ed a qualunque titolo,
presso  il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo o presso il
Servizio speciale istituito ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73,
da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge
svolgendo  mansioni  di  supporto amministrativo, puo' essere ammesso
entro  sei  mesi  a  sostenere,  a  domanda,  una prova selettiva per
l'immissione  nel  contingente  aggiuntivo  di  organico  di  cui  al
presente  comma,  nelle  qualifiche  e  profili  corrispondenti  alle
mansioni  svolte.  Con  decreto  del  Ministro  degli  affari esteri,
sentito  il Consiglio di amministrazione, sono stabilite le procedure
e le modalita' di svolgimento delle prove selettive.
  10.  All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, valutato in
lire  un  miliardo  e  duecento  milioni  annui, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1987-1989,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno finanziario 1987,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento: "Riordinamento
del Ministero degli affari esteri".
  11.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Note all'art. 12, comma 6, lettera a):
            -  Per la legge n. 38/1979 si veda nelle note all'art. 6,
          comma 3.
            -  La  legge  n.  73/1985  concerne  la  realizzazione di
          programmi  integrati  plurisettoriali  in  una  o piu' aree
          sottosviluppate  caratterizzate  da emergenza endemica e da
          alti tassi di mortalita'. Il relativo art. 3 cosi' recita:
            "Art.  3.  -  Per  lo  svolgimento  dei  suoi compiti, il
          Sottosegretario  delegato ai sensi dell'art. 1 si avvale di
          un  servizio  speciale  istituito nell'ambito del Ministero
          degli  affari  esteri  utilizzando, oltre che personale del
          Ministero  stesso,  quello  di  altre amministrazioni dello
          Stato  anche  ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  di  enti
          pubblici  anche  economici, in posizione di comando o fuori
          ruolo   o   comunque   autorizzati   secondo  i  rispettivi
          ordinamenti,  per  un contingente massimo da stabilirsi con
          decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del
          tesoro.   Nel   decreto   verra'  stabilito,  altresi',  il
          trattamento  economico  complessivo del personale di cui al
          presente  articolo,  che  non  potra'  comunque accedere il
          trattamento  previsto per il personale del Dipartimento per
          la cooperazione allo sviluppo.
            Alla  chiamata  di  detto  personale,  il  Ministro degli
          affari  esteri  provvede,  su  proposta del Sottosegretario
          delegato  ai  sensi  dell'art.  1,  d'intesa con i Ministri
          competenti  o l'ente di appartenenza, con decreto indicante
          nominativamente  il  personale  scelto,  il  quale,  previa
          accettazione degli interessati, viene posto in posizione di
          comando   o   fuori  ruolo  ovvero  in  una  corrispondente
          posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. A tale
          personale  possono  essere  attribuiti  compensi per lavoro
          straordinario effettivamente prestato per un numero mensile
          individuale di ore non superiore a ottanta.
            Il  Sottosegretario  delegato  ai sensi dell'art. 1 puo',
          altresi',  avvalersi  di esperti esterni nel limite massimo
          di  trenta  unita'.  Tali esperti, assunti con contratto di
          diritto  privato  e  con  vincolo temporaneo, devono essere
          dotati di specifica competenza nel campo della cooperazione
          allo   sviluppo  con  particolare  riferimento  ai  settori
          prioritari  nei  quali saranno realizzati gli interventi e,
          inoltre, della padronanza di almeno un lingua straniera fra
          quelle  di  uso  piu' diffuso e, se stranieri, della lingua
          italiana.
            L'elenco  degli  esperti  di cui al comma precedente, con
          l'indicazione  dei  loro  nominativi,  dei Paesi d'origine,
          delle  caratteristiche  del  contratto  a  termine con essi
          stabilito  per  quanto concerne la scadenza, il trattamento
          economico  e  ogni  altro  eventuale  emolumento,  e con la
          documentazione  dei  requisiti  professionali  che ne hanno
          determinato  la scelta, e' allegato alle relazioni previste
          all'art. 5.
            Per   le   finalita'   di  cui  alla  presente  legge  11
          Sottosegretario   delegato   ai   sensi  dell'art.  1  puo'
          utilizzare,  nelle  zone di intervento, personale locale il
          cui  trattamento  economico  viene  determinato  sulla base
          della legislazione vigente nel Paese d'assunzione".

          Nota all'art. 12, comma 9:
            Per  il  titolo  della  legge  n. 73/1985 si vede la nota
          precedente.