Art. 12. 1. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (a) , e del quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto con l'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880 (b) , si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o della nuda proprieta', nonche' ai trasferimenti ed alle costituzioni di diritti reali di godimento sugli stessi, dichiarati ai sensi dell'articolo 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142 (c) , ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. (( Il contribuente e' tenuto a dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. )) Alla domanda di voltura, prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (d) , deve essere allegata specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale nella quale dovranno essere indicati oltre che gli estremi dell'atto o della dichiarazione di successione cui si riferisce anche quelli relativi all'individuazione catastale dell'immobile cosi' come riportati nell'atto medesimo; la domanda non puo' essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve essere rilasciata ricevuta (( in duplice esemplare, che il contribuente e' tenuto a produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di successione; l'ufficio restituisce un esemplare della ricevuta attestandone l'avvenuta produzione. In caso di mancata presentazione della ricevuta nei termini, l'ufficio procede ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (a), e dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 )) (b) . 2. Gli uffici tecnici erariali, entro dieci mesi dalla data in cui e' stata presentata la domanda di voltura, sono tenuti ad inviare all'ufficio del registro, presso il quale ha avuto luogo la registrazione, un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione e alle successioni aperte da tale data. (( 3-bis. Agli effetti dell'INVIM non e' sottoposto a rettifiche il valore iniziale degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, se dichiarato in misura non superiore, per i terreni, a 60 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 80 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di riferimento del valore iniziale, ne' e' sottoposto a rettifica il valore della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non superiore a quella determinata sulla suddetta base agli effetti dell'imposta di registro e dell'imposta di successione. La disposizione si applica anche con riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni (e), verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sempreche' l'accertamento del valore iniziale non risulti gia' definito alla suddetta data. 3-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880 (b), e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 8 (b) si applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere anteriormente al 1 luglio 1986, per le quali non sia gia' intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile. Se il valore risulta dichiarato, entro il 30 giugno 1986, in misura inferiore a quella risultante dalla applicazione del suddetto articolo 8 (b), i contribuenti possono, senza applicazione di sanzioni, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di apertura della successione o di registrazione dell'atto relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate anteriormente al 1 gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima della pubblicazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 )) (a). (( A tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa". 3-quater. La disposizione del comma 3- ter e' applicabile sempreche' l'accertamento non sia divenuto definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
(a) Il testo dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e' riportato in appendice. (b) Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 637/1972 e dell'art. 11 della legge n. 880/1986 e' riportato in appendice. (c) Per il testo dell'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano si veda in appendice il riferimento alla nota (a) all'art. 11. (d) Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 650/1972 (Perfezionamento e revisione del sistema catastale) e' il seguente: "Art. 3 (Obbligo delle volture catastali) . - Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziari od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresi' l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali. Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione. Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi, all'ufficio tecnico erariale della provincia dove ha sede l'ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti. E' data facolta' di inviare le domande di voltura per posta, mediante plico raccomandato". (e) Il testo degli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 643/1972 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 12: Il testo dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e' il seguente: "Art. 52 (Rettifica del valore degli immobili e delle aziende). - 1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede alla rettifica mediante apposito avviso di accertamento del maggior valore. 2. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale e deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti e degli elementi di cui all'art. 51 in base ai quali e' stato determinato. 3. L'avviso e' notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione. 4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli imobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne' i valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. 5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale. )) Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonche' per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data". Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo degli articoli 47 e 48 del suddetto testo unico dell'imposta di registro: "Art. 47 (Enfiteusi). - 1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile e' costituita dal ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell'enfiteuta. 2. Per l'affrancazione la base imponibile e' costituita dalla somma dovuta dall'enfiteuta. 3. Il valore del diritto del concedente e' pari alla somma dovuta dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il valore del diritto dell'enfiteuta e' pari alla differenza tra il valore della piena proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione. Art. 48 ((Valore della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso )) (( e dell'abitazione )) - 1. Per il trasferimento della proprieta' gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile e' costituita dalla differenza tra il valore della piena proprieta' e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione e' determinato a norma dell'art. 46, assumendo come annualita' l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale di interesse". Si trascrive, inoltre, il testo degli articoli 87 ed 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche): "Art. 87 (Redditi dominicali dei terreni e redditi agrari). - Per i periodi d'imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione delle tariffe d'estimo effettuata ai sensi del terzo comma dell'art. 24 e del secondo comma dell'art. 30 i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari saranno aggiornati mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti almeno ogni biennio con decreto del Ministro per le finanze, anche per singoli comuni o sezione censuarie e per singole qualita' e classi, su conforme parere della commissione censuaria centrale, tenute anche presenti le eventuali segnalazioni dei comuni interessati. Art. 88 (Redditi dei fabbricati). - Per i periodi d'imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata ai sensi del secondo comma dell'art. 34 i redditi dei fabbricati saranno aggiornati mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti annualmente, per singole categorie di unita' immobiliari urbane, con decreto del Ministro per le finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale. Fino allo stesso termine continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, restando fermo, nell'ipotesi indicata dal primo comma dello stesso articolo, l'obbligo del possessore di dichiarare il reddito effettivo. L'aggiornamento dei redditi degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, e' effettuato mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, il relativo reddito catastale aggiornato e' ridotto a meta' ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il mutamento di destinazione degli immobili di cui al precedente comma senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni". Con riferimento alla nota (b) all'art. 12: Il testo dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 637/1972 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), come modificato da ultimo dall'art. 8 della legge n. 880/1986, recante "Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni", e' il seguente: "Art. 26 (Accertamento di maggior valore). - L'amministrazione finanziaria, qualora ritenga che i beni e i diritti di cui agli articoli 20, 21 e 22 abbiano un valore venale superiore a quello dichiarato dal contribuente, provvede alla rettifica. Ai fini del comma precedente l'amministrazione tiene conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e puo' procedere ad accessi, ispezioni e verifiche a norma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale e deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, nonche' il criterio seguito dall'ufficio per la determinazione del valore venale attribuito ai beni o diritti medesimi, secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22. L'avviso e' notificato, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali. Il contribuente puo' ricorrere secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto, e per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne' i valori della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'art. 20. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imprese sui redditi hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La disposizione non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto". Il testo dell'art. 11 della legge n. 880/1986, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 11. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a partire dal 1 luglio 1986. Per le successioni aperte e le donazioni poste in essere anteriormente alla data suddetta, per le quali non sia gia' intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile, il valore stesso potra' essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento del valore accertato dall'ufficio, purche' l'imposta calcolata sul valore cosi' determinato non risulti inferiore a quella che sarebbe dovuta ai sensi della presente legge sul complessivo valore accertato. (( 1-bis. Le disposizioni previste dall'art. 8 si applicano anche )) (( alle )) (( successioni apertesi e alle donazioni poste in essere )) (( anteriormente al )) (( 1 luglio 1986, per le quali non sia gia' intervenuto il )) (( definitivo accertamento del valore imponibile. Se il valore )) (( risulta dichiarato, entro il 30 giugno 1986, in misura )) (( inferiore a quella risultante dalla applicazione del suddetto )) (( art. 8, i contribuenti possono, senza applicazioni di sanzioni, )) (( adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla )) (( applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati )) (( con i coefficienti stabiliti per l'anno di apertura della )) (( successione o di registrazione dell'atto relativamente alle )) (( successioni apertesi o alle donazioni registrate anteriormente )) (( al 1 gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 )) (( relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni )) (( registrate nel 1986 prima della pubblicazione del testo unico )) (( delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato )) (( con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. )) (( 131. A tal fine deve essere presentata all'ufficio del )) (( registro, entro il 30 settembre 1988, dichiarazione )) (( integrativa. )) 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". Con riferimento alla nota (e) all'art. 12: Il testo vigente degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) e' il seguente: "Art. 2 (Applicazione dell'imposta). - L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso e dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, del diritto di proprieta' o di un diritto reale di godimento sull'immobile. Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'art. 2932 del codice civile, i conferimenti in societa' di ogni titpo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica popolare. Per diritti reali di godimento si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie. In caso di vendita con riserva di proprieta' e di locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione della vendita o della locazione. Gli immobili e i diritti reali di godimento alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente al 1 gennaio 1973 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati o acquistati a tale data. L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilita' o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilita'. Art. 3 (Applicazione dell'imposta per decorso del decennio). - Per gli immobili appartenenti a titolo di proprieta' o di enfiteusi alle societa' di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 setembre 1973, n. 598, l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto. ( (( Comma cosi' sostituito, con effetto 1 gennaio 1976, dall'art. 1 della )) legge 22 dicembre 1975, n. 694 )) Qualora successivamente all'acquisto venga costituito sull'immobile un diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie, l'imposta si liquida sull'incremento di valore della piena proprieta' al compimento del decennio diminuito della parte sottoposta a tassazione all'atto della costituzione del diritto. Nei casi di fusione tra piu' societa' si tiene conto, per il computo del decennio, anche del periodo di tempo in cui gli immobili sono appartenuti alle societa' fuse o incorporate. (( (Comma terzo, quarto e quinto: soppressi, con effetto 1 gennaio 1976, dall'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 694). )) Le disposizioni di quest'articolo si applicano dal 1 gennaio 1975".