Art. 12.

  1.  Le  disposizioni  del  comma 4 dell'articolo 52 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986,  n. 131 (a) , e del
 quinto  comma  dell'articolo  26  del  decreto  del Presidente della
 Repubblica  26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto con l'articolo 8 della
 legge  17  dicembre  1986,  n.  880  (b)  ,  si  applicano  anche ai
 trasferimenti  di  fabbricati  o  della  nuda proprieta', nonche' ai
 trasferimenti  ed  alle  costituzioni  di diritti reali di godimento
 sugli  stessi,  dichiarati ai sensi dell'articolo 56 del regolamento
 per  la  formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con
 decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142 (c)
 , ma non ancora iscritti in
catasto   edilizio   urbano   con  attribuzione  di  rendita.  ((  Il
 contribuente  e' tenuto a dichiarare nell'atto o nella dichiarazione
 di
 successione  di  volersi  avvalere  delle  disposizioni del presente
 articolo.  ))  Alla domanda di voltura, prevista dall'articolo 3 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (d)
 ,  deve  essere  allegata  specifica  istanza  per l'attribuzione di
 rendita catastale nella quale dovranno essere indicati oltre che gli
 estremi  dell'atto  o  della  dichiarazione  di  successione  cui si
 riferisce   anche   quelli   relativi  all'individuazione  catastale
 dell'immobile  cosi'  come  riportati nell'atto medesimo; la domanda
 non puo' essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve
 essere   rilasciata   ricevuta  ((  in  duplice  esemplare,  che  il
 contribuente   e'  tenuto  a  produrre  al  competente  ufficio  del
 registro,  entro  sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto
 pubblico,  o  di registrazione della scrittura privata, ovvero dalla
 data  di  pubblicazione  o  emanazione degli atti giudiziari, ovvero
 dalla  data  di  presentazione  della  dichiarazione di successione;
 l'ufficio  restituisce  un  esemplare  della  ricevuta  attestandone
 l'avvenuta  produzione.  In  caso  di  mancata  presentazione  della
 ricevuta  nei  termini, l'ufficio procede ai sensi dell'articolo 52,
 comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
 registro,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 26
 aprile  1986,  n.  131  (a),  e  dell'articolo  26, primo comma, del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 ))
 (b) .
  2.  Gli uffici tecnici erariali, entro dieci mesi dalla data in cui
 e'  stata  presentata  la domanda di voltura, sono tenuti ad inviare
 all'ufficio  del  registro,  presso  il  quale  ha  avuto  luogo  la
 registrazione,   un   certificato  catastale  attestante  l'avvenuta
 iscrizione con attribuzione di rendita.
  3.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano agli atti
 pubblici  formati,  agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle
 scritture  private  autenticate a decorrere dalla data di entrata in
 vigore  del  presente  decreto,  nonche'  alle scritture private non
 autenticate  presentate  per  la  registrazione  e  alle successioni
 aperte da tale data.
((  3-bis.  Agli effetti dell'INVIM non e' sottoposto a rettifiche il
 valore  iniziale degli immobili iscritti in catasto con attribuzione
 di  rendita, se dichiarato in misura non superiore, per i terreni, a
 60  volte  il  reddito  dominicale  risultante  in  catasto e, per i
 fabbricati,  a 80 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati
 con  i coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul reddito per
 l'anno  di  riferimento  del  valore  iniziale,  ne' e' sottoposto a
 rettifica  il  valore  della  nuda proprieta' e dei diritti reali di
 godimento sugli immobili dichiarati in misura non superiore a quella
 determinata   sulla  suddetta  base  agli  effetti  dell'imposta  di
 registro  e  dell'imposta di successione. La disposizione si applica
 anche  con riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
 successive  modificazioni  (e), verificatisi anteriormente alla data
 di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
 sempreche'  l'accertamento  del  valore  iniziale  non  risulti gia'
 definito alla suddetta data. 3-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 11
 della  legge  17 dicembre 1986, n. 880 (b), e' aggiunto il seguente:
 "1-bis.  Le  disposizioni  previste dall'articolo 8 (b) si applicano
 anche  alle  successioni  apertesi  e alle donazioni poste in essere
 anteriormente al 1 luglio 1986, per le quali
non  sia  gia'  intervenuto  il  definitivo  accertamento  del valore
 imponibile.  Se  il  valore  risulta  dichiarato, entro il 30 giugno
 1986, in misura inferiore a quella risultante dalla applicazione del
 suddetto  articolo 8 (b), i contribuenti possono, senza applicazione
 di sanzioni, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla
 applicazione  dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con
 i  coefficienti stabiliti per l'anno di apertura della successione o
 di registrazione dell'atto relativamente alle successioni apertesi o
 alle donazioni registrate anteriormente al 1
gennaio  1986  e  con  quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente
 alle successioni apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima
 della  pubblicazione  del testo unico delle disposizioni concernenti
 l'imposta  di  registro,  approvato con decreto del Presidente della
 Repubblica  26 aprile 1986, n. 131 )) (a). (( A tal fine deve essere
 presentata  all'ufficio  del  registro,  entro il 30 settembre 1988,
 dichiarazione  integrativa".  3-quater. La disposizione del comma 3-
 ter  e'  applicabile  sempreche'  l'accertamento  non  sia  divenuto
 definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione
 del presente decreto. ))
 
             (a)   Il  testo  dell'art.  52  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro e' riportato
          in appendice.
             (b)  Il  testo  dell'art.  26  del  D.P.R. n. 637/1972 e
          dell'art. 11  della  legge  n.  880/1986  e'  riportato  in
          appendice.
             (c)  Per  il  testo  dell'art. 56 del regolamento per la
          formazione del nuovo catasto edilizio  urbano  si  veda  in
          appendice il riferimento alla nota (a) all'art. 11.
             (d)   Il  testo  dell'art.  3  del  D.P.R.  n.  650/1972
          (Perfezionamento e revisione del sistema catastale)  e'  il
          seguente:
             "Art.  3  (Obbligo  delle  volture  catastali)  . - Ogni
          qualvolta vengono posti in essere atti civili o  giudiziari
          od  amministrativi  che  diano  origine al trasferimento di
          diritti censiti nel catasto dei terreni,  coloro  che  sono
          tenuti  alla registrazione degli atti stessi hanno altresi'
          l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali.
             Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per
          causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione
          delle denunce di successione.
             Le    volture    devono    essere   richieste   mediante
          presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta
          giorni  dall'avvenuta  registrazione  degli  atti  o  delle
          denunce di cui ai  precedenti  commi,  all'ufficio  tecnico
          erariale  della  provincia dove ha sede l'ufficio presso il
          quale  ha  avuto  luogo  la  registrazione,  ovvero   della
          provincia  ove  si  trovano  i  beni su cui si esercitano i
          diritti trasferiti.
             E'  data  facolta'  di inviare le domande di voltura per
          posta, mediante plico raccomandato".
             (e) Il testo degli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 643/1972
          e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 12:
             Il testo dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni
          concernenti l'imposta di registro e' il seguente:
             "Art.  52  (Rettifica  del valore degli immobili e delle
          aziende).
          - 1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai
          commi 3 e 4 dell'art. 51 hanno un valore  venale  superiore
          al  valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede
          alla rettifica mediante apposito avviso di accertamento del
          maggior valore.
             2.  L'avviso  deve essere notificato entro il termine di
          decadenza  di   due   anni   dal   pagamento   dell'imposta
          proporzionale  e  deve  contenere  l'indicazione del valore
          attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso  descritti
          e  degli  elementi  di  cui all'art. 51 in base ai quali e'
          stato determinato.
             3.  L'avviso  e'  notificato  nei  modi stabiliti per le
          notificazioni in  materia  di  imposte  sui  redditi  dagli
          ufficiali  giudiziari,  da messi speciali autorizzati dagli
          uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.
             4.  Non  sono  sottoposti  a  rettifica  il  valore o il
          corrispettivo  degli  imobili,  iscritti  in  catasto   con
          attribuzione   di   rendita,   dichiarato   in  misura  non
          inferiore, per i  terreni,  a  sessanta  volte  il  reddito
          dominicale  risultante  in  catasto  e, per i fabbricati, a
          ottanta volte il reddito risultante in catasto,  aggiornati
          con  i  coefficienti  stabiliti per le imposte sul reddito,
          ne' i valori o corrispettivi della nuda  proprieta'  e  dei
          diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati
          in misura non inferiore a quella determinata su tale base a
          norma  degli  articoli  47 e 48. Ai fini della disposizione
          del presente comma le modifiche dei coefficienti  stabiliti
          per  le  imposte  sui  redditi  hanno  effetto per gli atti
          pubblici formati, per le scritture  private  autenticate  e
          gli  atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto
          giorno successivo a quello  di  pubblicazione  dei  decreti
          previsti  dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  597, nonche' per le
          scritture   private   non  autenticate  presentate  per  la
          registrazione da tale data. La  disposizione  del  presente
          comma  non  si  applica  per  i  terreni  per  i  quali gli
          strumenti    urbanistici    prevedono    la    destinazione
          edificatoria.
             5.  I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono
          essere modificati, in  caso  di  sensibili  divergenze  dai
          valori  di  mercato, con decreto del Ministro delle finanze
          pubblicato nella (( Gazzetta  Ufficiale.  ))  Le  modifiche
          hanno  effetto  per  gli  atti  pubblici  formati,  per  le
          scritture  private  autenticate  e  gli   atti   giudiziari
          pubblicati  o emanati dal decimo quinto giorno successivo a
          quello  di  pubblicazione  del  decreto  nonche'   per   le
          scritture   private   non  autenticate  presentate  per  la
          registrazione da tale data".
             Si  trascrive,  per opportuna conoscenza, anche il testo
          degli  articoli  47  e  48   del   suddetto   testo   unico
          dell'imposta di registro:
             "Art.  47  (Enfiteusi).  -  1.  Per  la  costituzione di
          enfiteusi e per la devoluzione o la  cessione  del  diritto
          dell'enfiteuta,   la  base  imponibile  e'  costituita  dal
          ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore,  dal  valore
          del diritto dell'enfiteuta.
             2.  Per l'affrancazione la base imponibile e' costituita
          dalla somma dovuta dall'enfiteuta.
             3.  Il  valore  del  diritto del concedente e' pari alla
          somma dovuta dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il  valore
          del  diritto  dell'enfiteuta e' pari alla differenza tra il
          valore  della  piena  proprieta'  e  la  somma  dovuta  per
          l'affrancazione.
 Art. 48 ((Valore della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso ))
(( e dell'abitazione                                             ))
           -  1.  Per  il  trasferimento  della proprieta' gravata da
          diritto di usufrutto, uso o abitazione la  base  imponibile
          e'  costituita  dalla  differenza tra il valore della piena
          proprieta' e quello dell'usufrutto, uso  o  abitazione.  Il
          valore   dell'usufrutto,   dell'uso  e  dell'abitazione  e'
          determinato a norma dell'art. 46, assumendo come annualita'
          l'ammontare  ottenuto  moltiplicando  il valore della piena
          proprieta' per il saggio legale di interesse".
             Si  trascrive, inoltre, il testo degli articoli 87 ed 88
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  597/1973
          (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche):
             "Art.  87  (Redditi  dominicali  dei  terreni  e redditi
          agrari).  - Per i periodi d'imposta anteriori a  quello  in
          cui  avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima
          revisione delle tariffe d'estimo effettuata  ai  sensi  del
          terzo comma dell'art. 24 e del secondo comma dell'art. 30 i
          redditi dominicali dei terreni e i redditi  agrari  saranno
          aggiornati    mediante   l'applicazione   di   coefficienti
          stabiliti almeno ogni biennio con decreto del Ministro  per
          le  finanze, anche per singoli comuni o sezione censuarie e
          per singole qualita' e classi,  su  conforme  parere  della
          commissione  censuaria  centrale,  tenute anche presenti le
          eventuali segnalazioni dei comuni interessati.
             Art.  88  (Redditi  dei  fabbricati).  -  Per  i periodi
          d'imposta anteriori a quello  in  cui  avranno  effetto  le
          modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata ai
          sensi  del  secondo  comma  dell'art.   34  i  redditi  dei
          fabbricati  saranno  aggiornati  mediante l'applicazione di
          coefficienti stabiliti annualmente, per  singole  categorie
          di  unita' immobiliari urbane, con decreto del Ministro per
          le finanze su conforme parere della  commissione  censuaria
          centrale.
             Fino  allo stesso termine continueranno ad applicarsi le
          disposizioni di cui all'art.  2  della  legge  23  febbraio
          1960,  n.  131,  restando  fermo, nell'ipotesi indicata dal
          primo comma dello stesso articolo, l'obbligo del possessore
          di dichiarare il reddito effettivo.
             L'aggiornamento  dei redditi degli immobili riconosciuti
          di interesse storico o artistico, ai sensi della  legge  1
          giugno   1939,  n.  1089,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, e'  effettuato  mediante  l'applicazione  del
          minore  tra  i  coefficienti  previsti  per  i  fabbricati.
          Qualora i predetti immobili risultino allibrati al  catasto
          terreni,   il  relativo  reddito  catastale  aggiornato  e'
          ridotto a meta' ai fini dell'applicazione delle imposte sul
          reddito.
             Il  mutamento  di  destinazione degli immobili di cui al
          precedente  comma  senza   la   preventiva   autorizzazione
          dell'Amministrazione  per i beni culturali e ambientali, il
          mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire
          l'esercizio  del diritto di prelazione dello Stato sui beni
          immobili   vincolati   determinano   la   decadenza   dalle
          agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.
             L'Amministrazione  per i beni culturali e ambientali da'
          immediata  comunicazione  agli   uffici   tributari   delle
          violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni".
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 12:
             Il  testo  dell'art. 26 del decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  637/1972  (Disciplina  dell'imposta   sulle
          successioni   e   donazioni),  come  modificato  da  ultimo
          dall'art. 8 della legge  n.  880/1986,  recante  "Revisione
          delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni",
          e' il seguente:
             "Art.   26   (Accertamento   di   maggior   valore).   -
          L'amministrazione finanziaria, qualora ritenga che i beni e
          i  diritti  di  cui  agli  articoli  20, 21 e 22 abbiano un
          valore   venale   superiore   a   quello   dichiarato   dal
          contribuente, provvede alla rettifica.
             Ai  fini  del  comma  precedente l'amministrazione tiene
          conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte  e
          puo'  procedere  ad  accessi, ispezioni e verifiche a norma
          dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633.
             L'avviso  deve  essere  notificato  entro  il termine di
          decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale
          e  deve  contenere  l'indicazione  del  valore attribuito a
          ciascuno dei beni o diritti in esso descritti,  nonche'  il
          criterio  seguito  dall'ufficio  per  la determinazione del
          valore  venale  attribuito  ai  beni  o  diritti  medesimi,
          secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 20, 21
          e 22.
             L'avviso  e'  notificato,  nei  modi  stabiliti  per  le
          notificazioni in materia  di  imposte  sui  redditi,  dagli
          ufficiali  giudiziari,  da messi speciali autorizzati dagli
          uffici del registro o da messi comunali.   Il  contribuente
          puo'   ricorrere   secondo   le  disposizioni  relative  al
          contenzioso tributario.
             Non   sono   sottoposti  a  rettifica  il  valore  degli
          immobili, iscritti in catasto con attribuzione di  rendita,
          dichiarato  in  misura  non  inferiore,  per  i  terreni, a
          sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto,
          e  per  i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante
          in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per  le
          imposte  sul  reddito, ne' i valori della nuda proprieta' e
          dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in
          misura  non  inferiore  a quella determinata su tale base a
          norma dell'art. 20. Ai fini della disposizione del presente
          comma  le  modifiche  dei  coefficienti  stabiliti  per  le
          imprese sui redditi hanno effetto per le successioni aperte
          e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno
          successivo a quello di pubblicazione dei  decreti  previsti
          dagli  articoli  87  e  88 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La  disposizione  non
          si  applica  per  i  terreni  per  i  quali  gli  strumenti
          urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.
             I  moltiplicatori  di  sessanta  e ottanta volte possono
          essere modificati, in  caso  di  sensibili  divergenze  dai
          valori  di  mercato, con decreto del Ministro delle finanze
          pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale.
          Le  modifiche hanno effetto per le successioni aperte e per
          le donazioni poste  in  essere  dal  decimo  quinto  giorno
          successivo a quello di pubblicazione del decreto".
             Il  testo  dell'art.  11  della  legge n. 880/1986, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art.  11.  - 1. Le disposizioni della presente legge si
          applicano alle successioni apertesi e alle donazioni  poste
          in  essere a partire dal 1 luglio 1986. Per le successioni
          aperte e le donazioni poste in  essere  anteriormente  alla
          data  suddetta,  per  le  quali non sia gia' intervenuto il
          definitivo accertamento del valore  imponibile,  il  valore
          stesso  potra'  essere  determinato  per  adesione  con una
          riduzione  pari  al  30  per  cento  del  valore  accertato
          dall'ufficio,  purche' l'imposta calcolata sul valore cosi'
          determinato non risulti  inferiore  a  quella  che  sarebbe
          dovuta ai sensi della presente legge sul complessivo valore
          accertato.
(( 1-bis. Le disposizioni previste dall'art. 8 si applicano anche  ))
(( alle                                                            ))
(( successioni apertesi e alle donazioni poste in essere           ))
(( anteriormente al                                                ))
(( 1 luglio 1986, per le quali non sia gia' intervenuto il        ))
(( definitivo accertamento del valore imponibile. Se il valore     ))
(( risulta dichiarato, entro il 30 giugno 1986, in misura          ))
(( inferiore a quella risultante dalla applicazione del suddetto   ))
(( art. 8, i contribuenti possono, senza applicazioni di sanzioni, ))
(( adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla         ))
(( applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati ))
(( con i coefficienti stabiliti per l'anno di apertura della       ))
(( successione o di registrazione dell'atto relativamente alle     ))
(( successioni apertesi o alle donazioni registrate anteriormente  ))
(( al 1 gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985       ))
(( relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni        ))
(( registrate nel 1986 prima della pubblicazione del testo unico   ))
(( delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato ))
(( con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  ))
(( 131. A tal fine deve essere presentata all'ufficio del          ))
(( registro, entro il 30 settembre 1988, dichiarazione             ))
(( integrativa.                                                    ))
            2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
          a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana".
          Con riferimento alla nota (e) all'art. 12:
             Il  testo  vigente  degli articoli 2 e 3 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.   643/1972   (Istituzione
          dell'imposta   comunale  sull'incremento  di  valore  degli
          immobili) e' il seguente:
             "Art.  2  (Applicazione  dell'imposta).  -  L'imposta si
          applica  all'atto  dell'alienazione  a  titolo  oneroso   e
          dell'acquisto  a titolo gratuito, anche per causa di morte,
          del  diritto  di  proprieta'  o  di  un  diritto  reale  di
          godimento sull'immobile.
             Si  considerano  atti  di  alienazione  a titolo oneroso
          anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel  secondo
          comma  dell'art.  2932 del codice civile, i conferimenti in
          societa'  di  ogni  titpo  e  le  assegnazioni   ai   soci,
          eccettuate  le  assegnazioni  di  alloggi  costruiti  dalle
          cooperative edilizie previste dalle  leggi  in  materia  di
          edilizia economica popolare. Per diritti reali di godimento
          si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione,  l'enfiteusi
          e la superficie.
             In  caso  di  vendita  con  riserva  di  proprieta' e di
          locazione con clausola di  trasferimento  della  proprieta'
          vincolante  per ambedue le parti l'alienazione si considera
          avvenuta all'atto della stipulazione della vendita o  della
          locazione.
             Gli  immobili  e i diritti reali di godimento alienati a
          titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente
          al 1 gennaio 1973 mediante scrittura non avente data certa
          si considerano alienati o acquistati a tale data.
             L'imposta  non  si  applica all'atto del trasferimento a
          seguito di espropriazione per  pubblica  utilita'  o  della
          cessione    all'espropriante    in    caso   di   procedura
          espropriativa per pubblica utilita'.
             Art.   3  (Applicazione  dell'imposta  per  decorso  del
          decennio).  - Per gli immobili  appartenenti  a  titolo  di
          proprieta'  o  di  enfiteusi  alle  societa' di ogni tipo e
          oggetto e  agli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa',   compresi   i   consorzi,  le  associazioni  non
          riconosciute e le organizzazioni  di  cui  all'art.  2  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 29 setembre 1973,
          n. 598, l'imposta si applica, oltre che nei  casi  previsti
          dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio
          dalla data dell'acquisto. ( (( Comma cosi' sostituito,  con
          effetto  1  gennaio  1976,  dall'art.  1 della )) legge 22
          dicembre 1975, n. 694 ))
             Qualora  successivamente  all'acquisto  venga costituito
          sull'immobile un diritto di usufrutto,  uso,  abitazione  o
          superficie,  l'imposta si liquida sull'incremento di valore
          della piena proprieta' al compimento del decennio diminuito
          della   parte   sottoposta   a  tassazione  all'atto  della
          costituzione del diritto. Nei  casi  di  fusione  tra  piu'
          societa' si tiene conto, per il computo del decennio, anche
          del periodo di tempo in cui gli immobili  sono  appartenuti
          alle societa' fuse o incorporate. (( (Comma terzo, quarto e
          quinto: soppressi, con effetto 1 gennaio  1976,  dall'art.
          4, primo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 694). ))
             Le  disposizioni  di  quest'articolo si applicano dal 1
          gennaio 1975".