Art. 12. 
  1. Il parere prescritto dall'articolo 32, primo comma, della  legge
28 febbraio 1985, n. 47, per le aree soggette a vincolo paesaggistico
ambientale, e' reso dal Ministero per i beni culturali e ambientali. 
  2.  Qualora  il  parere  riguardi   aree   sottoposte   a   vincolo
successivamente alla ultimazione dell'opera abusiva, esso si  intende
reso in senso favorevole, decorso il termine  di  centottanta  giorni
dalla presentazione della  istanza,  salvo  che  entro  tale  termine
l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo con atto  motivato
notifichi il parere negativo specificando le sopravvenute esigenze di
tutela paesaggistico-ambientale che non consentono  la  conservazione
dell'opera realizzata abusivamente. 
  3. Per le istanze di parere di cui al comma 1 proposte prima  della
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il  termine  di
centottanta giorni stabilito dall'articolo  32,  primo  comma,  della
legge 28 febbraio 1985, n. 47,  decorre  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.