Art. 12. 1. Il parere prescritto dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per le aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale, e' reso dal Ministero per i beni culturali e ambientali. 2. Qualora il parere riguardi aree sottoposte a vincolo successivamente alla ultimazione dell'opera abusiva, esso si intende reso in senso favorevole, decorso il termine di centottanta giorni dalla presentazione della istanza, salvo che entro tale termine l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo con atto motivato notifichi il parere negativo specificando le sopravvenute esigenze di tutela paesaggistico-ambientale che non consentono la conservazione dell'opera realizzata abusivamente. 3. Per le istanze di parere di cui al comma 1 proposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di centottanta giorni stabilito dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.