Art. 12. Responsabilita' 1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di responsabilita', il cui obbligo di osservanza non e' escluso dal rispetto delle procedure previste nel presente decreto, e qualunque sia il luogo in cui i rifiuti sono smaltiti, il produttore deve adottare tutte le misure necessarie per procedere o far procedere allo smaltimento dei rifiuti in modo da proteggere le persone, la qualita' dell'ambiente e - nel caso di trasporto via mare - della sicurezza portuale e della navigazione. 2. Il Ministero dell'ambiente o la regione o provincia autonoma, secondo la rispettiva competenza e la normativa vigente, pongono a carico del detentore dei rifiuti, in solido con il produttore degli stessi, la spesa per l'espletamento della procedura di comunicazione e di sorveglianza, tra cui le analisi e i controlli e quant'altro si rendesse necessario al fine di garantire la sicurezza delle spedizioni, provvedendo a non effettuare trattamenti discriminatori tra spedizioni che riguardino Paesi appartenenti alla CEE e spedizioni che si svolgano interamente su territorio italiano. Per gli altri Stati vale il principio di reciprocita' di cui all'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile.
Nota all'art. 12: L'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile cosi' recita: "Art. 16 (Trattamento dello straniero). - Lo straniero e' ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocita' e salve le disposizioni contenute in leggi speciali".