Art. 12. 
 
           (Consiglio regionale o provinciale dell'ordine) 
 
  1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine e' composto  di
sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti  non  superi  i
duecento, di  quindici  membri  ove  il  numero  degli  iscritti  sia
superiore a duecento. I  componenti  devono  essere  eletti  tra  gli
iscritti nell'albo, a norma degli  articoli  seguenti.  Il  consiglio
dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno  dei
membri non e' eleggibile per piu' di due volte consecutive. 
  2. Il consiglio regionale o  provinciale  dell'ordine  esercita  le
seguenti attribuzioni: 
     a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione,  il
presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere; 
     b) conferisce eventuali  incarichi  ai  consiglieri,  ove  fosse
necessario; 
     c) provvede  alla  ordinaria  e  straordinaria  amminisitrazione
dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare  dell'ordine
e provvede alla compilazione annuale  dei  bilanci  preventivi  e  di
conti consuntivi; 
     d)  cura  l'osservanza  delle   leggi   e   delle   disposizioni
concernenti la professione; 
     e)  cura  la  tenuta  dell'albo  professionale,  provvede   alle
iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua  revisione  almeno
ogni due anni; 
     f)  provvede  alla  trasmissione  di  copia  dell'albo  e  degli
aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia,  nonche'  al
procuratore della Repubblica presso  il  tribunale  ove  ha  sede  il
consiglio dell'ordine; 
     g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti
e nelle commissioni a  livello  regionale  e  provinciale,  ove  sono
richiesti; 
     h) vigila per la tutela del titolo  professionale  e  svolge  le
attivita' dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione; 
     i) adotta i provvedimenti disciplinari  ai  sensi  dell'articolo
27; 
     l) provvede agli adempimenti per la riscossione  dei  contributi
in conformita'  alle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  imposte
dirette.