ART. 12. 
             (Autorita' di bacino di rilievo nazionale). 
1.  Nei  bacini  idrografici  di  rilievo  nazionale   e'   istituita
l'Autorita' di bacino, che opera in conformita' agli obiettivi  della
presente  legge  considerando  i  bacini  medesimi  come   ecosistemi
unitari. 
2. Sono organi dell'Autorita' di bacino: 
a) il comitato istituzionale; 
b) il comitato tecnico; 
c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa. 
3. Il comitato istituzionale e' presieduto dal  Ministro  dei  lavori
pubblici, ovvero del Ministro dell'ambiente  per  quanto  attiene  al
risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento  e  la
salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ed e' composto:  dai  Ministri
predetti; dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e per i  beni
culturali ed  ambientali,  ovvero  da  sottosegretari  delegati;  dai
presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio  e'
maggiormente  interessato,  ovvero   da   assessori   delegati;   dal
segretario generale dell'Autorita' di bacino che partecipa  con  voto
consultivo. 
4. Il comitato istituzionale: 
a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del piano di bacino in
conformita' agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 4; 
b) individua tempi e modalita' per l'adozione del  piano  di  bacino,
che potra' eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini; 
c) determina  quali  componenti  del  piano  costituiscono  interesse
esclusivo delle  singole  regioni  e  quali  costituiscono  interessi
comuni a piu' regioni; 
d)  adotta  i  provvedimenti   necessari   per   garantire   comunque
l'elaborazione del piano di bacino; 
e) adotta il piano di bacino; 
f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela  delle
acque,  esercitando,  fin  dalla  costituzione  ed  in  vista   della
revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze
interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319; 
g) controlla l'attuazione del piano di bacino. 
5.  Il  comitato  tecnico  e'  organo  di  consulenza  del   comitato
istituzionale e  provvede  alla  elaborazione  del  piano  di  bacino
avvalendosi della segreteria tecnico-operativa.  Esso  e'  presieduto
dal segretario generale ed e' costituito da funzionari designati,  in
numero complessivamente paritetico, dalle Amministrazioni  statali  e
da quelle regionali presenti nel comitato istituzionale. Il  comitato
tecnico  puo'  essere  integrato,  su   designazione   del   comitato
istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico. 
6. Alla nomina  dei  componenti  del  comitato  tecnico  provvede  il
Ministro  dei  lavori  pubblici,  sulla   base   delle   designazioni
pervenutegli. 
7. Il segretario generale: 
a)   provvede   agli   adempimenti   necessari    al    funzionamento
dell'Autorita' di bacino; 
b)  cura  l'istruttoria  degli  atti  di  competenza   del   comitato
istituzionale, cui formula proposte; 
c) cura i  rapporti,  ai  fini  del  coordinamento  delle  rispettive
attivita', con le Amministrazioni statali,  regionali  e  degli  enti
locali; 
d) cura  l'attuazione  delle  direttive  del  comitato  istituzionale
agendo  per  conto  del  comitato  medesimo  nei  limiti  dei  poteri
delegatigli; 
e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione  del
piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza  ed  in  tale
materia esercita i poteri  che  gli  vengono  delegati  dal  comitato
medesimo; 
f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati  ed
attuati, nonche' alle risorse stanziate per le finalita' del piano di
bacino da parte dello Stato, delle regioni  e  degli  enti  locali  e
comunque agli interventi da attuare nell'ambito del  bacino,  qualora
abbiano attinenza con le finalita' del piano medesimo; 
g) e' proposto alla segreteria tecnico-operativa. 
8. Il segretario generale e' nominato dal comitato istituzionale,  su
proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa  con  il  Ministro
dell'ambiente, tra i  funzionari  del  comitato  tecnico  ovvero  tra
esperti  di  comprovata  qualificazione  professionale  nel   settore
disciplinato dalla presente legge. La carica di  segretario  generale
ha durata quinquennale. 
9.  La  segreteria  tecnico-operativa,   costituita   da   dipendenti
dell'amministrazione dei lavori pubblici  e  da  personale  designato
dalle  Amministrazioni  statali  e  dalle  regioni  interessate,   e'
articolata negli uffici: a) segreteria; b) studi e documentazione; c)
piani e programmi. 
10.  Le  Autorita'  di  bacino  hanno  sede  provvisoria  presso   il
Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed
i  provveditorati  regionali  alle  opere  pubbliche  competenti   ed
individuati  dal  Ministro  dei  lavori  pubblici,  cui  spettano  le
determinazioni definitive. 
 
          Nota all'art. 12:
          La  legge  n. 319/1976 reca norme per la tutela delle acque
          dall'inquinamento.