(Norme-art. 12)
                               Art. 12 
                  (Servizi di polizia giudiziaria) 
  1. Agli effetti di quanto previsto  dall'articolo  56  del  codice,
sono servizi di polizia giudiziaria tutti gli uffici e le  unita'  ai
quali e' affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli  organismi
previsti dalla legge il compito di  svolgere  in  via  prioritaria  e
continuativa le funzioni indicate nell'articolo 55 del codice. 
  2. Entro il termine stabilito per l'entrata in vigore  del  codice,
le amministrazioni o gli organismi  dai  quali  dipendono  i  servizi
indicati nel comma 1 comunicano al  procuratore  generale  presso  la
corte  di  appello  e  al  procuratore  della  Repubblica  presso  il
tribunale il nome e il grado degli ufficiali che dirigono  i  servizi
di polizia giudiziaria e specifici settori o articolazioni di questi. 
  3.  Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  14,   ogni   variazione
dell'elenco  degli  ufficiali  indicati  nel  comma  2  deve   essere
comunicata senza ritardo. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 16/08/1989,  n.
190 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.