Art. 12.
1. Il fondo di cui all'articolo 10 e' alimentato con lire 20 miliardi
per ciascuno degli anni 1989, 1990  e  1991.  Al  predetto  onere  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo  9001
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989
all'uopo utilizzando l'accantonamento  "Concorso  dello  Stato  nelle
spese  dei privati per interventi volti al superamento delle barriere
architettoniche negli edifici" per  lire  20  miliardi  per  ciascuno
degli anni 1989, 1990 e 1991.
2.  Le  somme  eventualmente  non utilizzate nell'anno di riferimento
sono riassegnate al fondo per l'anno successivo.
3.  Il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.