Art. 12. Assunzione di duecento assistenti sociali ed altri provvedimenti concernenti la pubblica amministrazione 1. Per far fronte alle urgenti e indilazionabili esigenze derivanti dai nuovi compiti di cui al presente decreto e allo scopo di assicurare la migliore funzionalita' ed efficienza dei servizi per i lavoratori immigrati, extracomunitari ed apolidi e per le loro famiglie, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a bandire tre concorsi pubblici per l'assunzione, nella settima qualifica funzionale, rispettivamente, di duecento assistenti sociali, di ottanta laureati in sociologia e di venti laureati in psicologia da destinare presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale. 2. I concorsi sono effettuati per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento della commissione esaminatrice. 3. Al fine di poter assumere con immediatezza il personale di cui al comma 1, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (a), recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego, le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 1987, sono rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, compensando, senza oneri finanziari aggiuntivi, l'aumento dei trecento posti di cui al comma 1 con la riduzione di posti relativi a profili professionali anche in qualifica funzionale diversa della settima. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri della sanita', per gli affari sociali e del lavoro e della previdenza sociale, sono istituite presso i valichi di frontiera ferroviari, portuali ed aeroportuali strutture di accoglienza con il compito di fornire la necessaria informazione e, se necessario, la prima assistenza agli stranieri che fanno ingresso sul territorio italiano. Tali uffici si avvalgono di almeno due assistenti sociali e di altro personale distaccato dalle amministrazioni interessate, nonche' di operatori volontari. 5. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4 si provvede, entro il limite di 5 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992, mediante corrispodente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati". 6. Fatte salve le ulteriori esigenze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza derivanti dai servizi di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati, ai fini dell'attuazione del presente decreto l'organico della Polizia di Stato e' aumentato di 700 unita' nel ruolo degli agenti e assistenti, di 260 unita' nel ruolo dei sovrintendenti di 30 unita' nel ruolo dei commissari e di 10 unita' nel ruolo dei dirigenti, da destinare agli uffici di polizia di frontiera e uffici stranieri. 7. All'assunzione di 700 allievi agenti si provvede con la procedura di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150 (b). 8. Per la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al comma 6, le assunzioni avverranno in ragione di 300 unita' per il 1990 e di 350 unita' per ciascuno degli anni 1991 e 1992. 9. Per il completamento e il potenziamento dei sistemi e delle procedure di collegamento degli uffici di polizia di frontiera con il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (c), per le esigenze connesse all'attuazione del presente decreto il Ministro dell'interno attua un piano di interventi straordinari per il biennio 1990-1991 per il quale e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991. 10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, valutato in lire 14.000 milioni per l'anno 1990, in lire 24.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 29.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati". 11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ------------------------- (a) Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 413/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego) e' il seguente: "Art. 2. - 1. Per il 1990, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con le modificazioni ad esse apportate dall'art. 10- bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. 2. I riferimenti temporali fissati dall'art. 1, commi 1 e 3, dell'art. 2, comma 1, e dall'art. 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono prorogati di un anno. 3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 31 dicembre 1989". (b) Il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge n. 150/1985 (Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato) e' il seguente: "3. All'assunzione fino al limite di 3.000 allievi agenti della Polizia di Stato l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' autorizzata a procedere secondo le norme di cui al R.D. 30 novembre 1930, n. 1629. Con tale procedura, da avviarsi con apposito avviso pubblico, sono assunti i cittadini di ambo i sessi mediante accertamento selettivo in ordine al possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui al D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904. 4. Per le assunzioni ai sensi del precedente comma 3 le modalita' per l'accertamento dell'idoneita' culturale sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato piu' rappresentative sul piano nazionale. 5. Agli allievi agenti assunti ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, si applicano, ai fini della nomina ad agente di polizia, le disposizioni degli articoli 48 e 49 della legge 1 aprile 1981, n. 121". (c) Il testo dell'art. 8 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e' il seguente: "Art. 8. (Istituzione del Centro elaborazione dati). - E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per i controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno. Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi o detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, e' tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informera' il Parlamento degli elementi cosi' raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia e' punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni".