Art. 12. 1. Nei confronti di chi esercita l'attivita' di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 e' inflitta dall'autorita' regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Nei confronti di chi esercita l'attivita' di estetista senza l'autorizzazione comunale e' inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.
Nota all'art. 12: La legge n. 689/1981, reca: "Modifiche al sistema penale".