Art. 12. 
                              (Municipi) 
1. La legge regionale  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  11  puo'
prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunita'  di
cui al comma 4 dello stesso articolo, con il  compito  di  gestire  i
servizi di base nonche' altre funzioni delegate dal comune. 
2. Lo  statuto  del  comune  regola  l'elezione,  contestualmente  al
consiglio comunale, di un pro-sindaco e di due  consultori  da  parte
dei  cittadini  residenti  nel  municipio,  sulla   base   di   liste
concorrenti e tra candidati ivi residenti ed eleggibili a consigliere
comunale. 
3. Sono eletti i candidati della lista che ottiene il maggior  numero
di voti. La carica di pro-sindaco e di  consultore  e'  incompatibile
con quella di consigliere comunale. 
4. A quanto non previsto dal presente articolo provvedono lo  statuto
ed il regolamento comunale. 
5. Si applicano agli amministratori dei municipi  le  norme  previste
per gli amministratori dei comuni di pari popolazione.