Art. 12. 
              (Pensione indiretta o di reversibilita') 
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1991   i   superstiti   indicati
all'articolo 13 del regio  decreto-legge  14  aprile  1039,  n.  636,
convertito, con modificazione, dalla legge 6 luglio  1939,  n.  1272,
sostituito da ultimo dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965,  n.
903, hanno diritto alla pensione  indiretta  o  di  reversibilita'  a
carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri  e
coloni, con le stesse norme stabilite  per  l'assicurazione  generale
obbligatoria  dei  lavoratori  dipendenti,  qualora  l'iscritto  alla
gestione predetta sia deceduto anteriormente al 2 maggio 1969  e,  se
titolare di pensione a carico della  gestione,  qualora  la  pensione
stessa abbia decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970. 
  2. Sono abrogati i commi primo e  secondo  dell'articolo  18  della
legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ed i commi secondo,  terzo  e  quarto
dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 
  3. Il diritto all'indennita' prevista dall'articolo 13 della  legge
4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
esteso ai superstiti dei soggetti assicurati ai sensi della legge  26
ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  4. Alle pensioni ai superstiti derivanti da pensione con decorrenza
anteriore al 1 gennaio 1970  si  applicani  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 37, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n.  88.  Ai  fini
dell'erogazione  delle  pensioni  ai  superstiti  di  iscritti   alla
gestione deceduti antecedentemente al 2 maggio 1969 e'  dovuto  dagli
iscritti alla gestione deceduti antecedentemente al 2 maggio 1969  e'
dovuto dagli iscritti alla gestione stessa un contributo  addizionale
pari al 2 per cento del reddito di cui all'articolo 7. 
 
          Note all'art. 12:
             -  Il  testo dell'art. 22 della legge n. 903/1965, e' il
          seguente:
                    "CAPO III. - Prestazioni ai superstiti.
             Art.  22. - L'articolo 13, sub articolo 2, della legge 4
          aprile 1952, n. 218, e' sostituito dal seguente:
             'Nel  caso  di  morte  del pensionato o dell'assicurato,
          sempreche' per quest'ultimo sussistano,  al  momento  della
          morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di
          cui all'articolo 9, n. 2,  lettere  a)  e  b),  spetta  una
          pensione  al  coniuge e ai figli superstiti che, al momento
          della morte del pensionato o dell'assicurato,  non  abbiano
          superato  l'eta'  di  18  anni e ai figli di qualunque eta'
          riconosciuti inabili al lavoro e a carico del  genitore  al
          momento del decesso di questi.
             Tale pensione e' stabilita nelle seguenti aliquote della
          pensione   gia'   liquidata   o   che   sarebbe    spettata
          all'assicurato a norma dell'articolo 12:
               a) il 60 per cento al coniuge;
               b)  il  20  per cento a ciascun figlio se ha diritto a
          pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se  hanno
          diritto a pensione soltanto i figli.
             Per  i  figli  superstiti  che  risultino  a  carico del
          genitore al momento  del  decesso  e  non  prestino  lavoro
          retribuito,  il  limite  di  eta'  di cui al primo comma e'
          elevato a 21 anni  qualora  frequentino  una  scuola  media
          professionale  e  per  tutta la durata del corso legale, ma
          non  oltre  il  ventiseiesimo   anno   di   eta',   qualora
          frequentino l'universita'.
             La pensione ai superstiti non puo', in ogni caso, essere
          complessivamente  ne'  inferiore  al  60  per  cento,   ne'
          superiore  all'intero  ammontare della pensione calcolata a
          norma dell'articolo 12.
             Se  superstite  e' il marito, la pensione e' corrisposta
          solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al  lavoro
          ai sensi del primo comma dell'articolo 10.
             Qualora non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o,
          pure esistendo, non abbiano titolo  alla  pensione,  questa
          spetta  ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni
          che non siano titolari di pensione e alla data della  morte
          dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In
          mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai  fratelli
          celibi  e  alle  sorelle  nubili  superstiti  che non siano
          titolari di pensione, sempreche' al momento della morte del
          dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a
          suo carico.
             Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli
          in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro,  i  figli
          studenti,  i  genitori,  nonche'  i  fratelli  celibi  e le
          sorelle  nubili  permanentemente  inabili  al  lavoro,   si
          considerano  a  carico  dell'assicurato o del pensionato se
          questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento
          in maniera continuativa.
             Il   figlio  riconosciuto  inabile  al  lavoro  a  norma
          dell'articolo  39  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra
          la data della morte dell'assicurato o del pensionato  e  il
          compimento  del  18  anno di eta', conserva il diritto alla
          pensione di riversibilita' anche dopo il  compimento  della
          predetta eta'.
             La  pensione  spettante a norma del presente articolo ai
          genitori ed ai fratelli e sorelle e'  dovuta  nella  misura
          del 15 per cento per ciascuno.
             Nel  caso  di  concorso  di  piu'  fratelli e sorelle la
          pensione  non  puo'   essere   complessivamente   superiore
          all'intero   importo   della  pensione  calcolata  a  norma
          dell'articolo 12'".
             -  Il testo dei commi primo e secondo dell'art. 18 della
          legge n.  1047/1957, e' il seguente:
             "Art.  18.  - L'assicurazione di cui alla presente legge
          ha per oggetto il conferimento delle sole pensioni dirette,
          di   vecchiaia   ed  invalidita'  escluse  le  pensioni  ai
          superstiti ed ogni altra prestazione in caso di morte degli
          assicurati  o  dei  pensionati,  salvo  quanto previsto nei
          successivi commi del presente articolo.
             Hanno  diritto  alla  riversibilita'  della  pensione la
          vedova di eta' superiore ai 60 anni o  inabile  al  lavoro,
          purche'  non  abbia  una pensione a titolo personale, e gli
          orfani del capo famiglia, qualora, con la morte di esso, il
          nucleo    familiare    superstite    venga    a    trovarsi
          nell'impossibilita' di continuare l'attivita'  abitualmente
          esercitata".
             -  Il  testo dei commi secondo, terzo e quarto dell'art.
          25 della legge 30 aprile n. 153/1969, e' il seguente:
             "Qualora non ricorrano le condizioni menzionate al comma
          precedente   continuano   a   trovare    applicazione    le
          disposizioni  di  cui  al  secondo comma dell'art. 18 della
          legge 26 ottobre 1957, n. 1047.
             I contributi versati in qualita' di coltivatore diretto,
          mezzadro  o  colono  possono  essere  computati   ai   fini
          dell'acquisizione  del diritto alla pensione indiretta o di
          riversibilita'  e  della  misura  di  essa,  con  le  norme
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  dei  lavoratori
          dipendenti,    qualora    l'assicurato     sia     deceduto
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  e,  se  titolare  di  pensione  a  carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  o  di una delle
          gestioni speciali per i  lavoratori  autonomi,  qualora  la
          pensione  stessa  abbia  decorrenza  dal  1  gennaio 1970 o
          successiva.
             Ove  non  ricorrano le condizioni previste al precedente
          comma, i  contributi  indicati  nel  comma  stesso  possono
          essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla
          pensione indiretta o di riversibilita' e  della  misura  di
          essa  solo  se sussistono le condizioni di cui all'articolo
          18 della legge 26 ottobre 1957, n.  1047".
             -  Il  testo  dell'art. 13 della legge n. 218/1952 e' il
          seguente:
             "Art.  13. - Nel caso di morte dell'assicurato senza che
          sussista per i superstiti il diritto alla pensione,  spetta
          al  coniuge  un'indennita'  pari a 45 volte l'ammontare dei
          contributi versati, sempreche' nel  quinquennio  precedente
          la   morte   risulti   versato   o  accreditato  almeno  un
          quindicesimo dei contributi indicati al  n.  1)  del  primo
          comma  dell'art.  9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
          n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge.
             L'indennita'  non  puo' essere inferiore a L. 22.500 ne'
          superiore a L. 67.500.
             In  mancanza  del  coniuge l'indennita' spetta ai figli,
          sempreche' per  essi  sussistano  le  condizioni  stabilite
          dall'art.  13  del  regio  decreto-legge 14 aprile 1939, n.
          636, modificato dall'art. 2 della presente legge.
             L'indennita'  spettante ai figli e' liberamente pagata a
          chi esercita la patria potesta'".
             -  La legge n. 1047/1957 reca: "Estensione assicurazione
          per  invalidita'  e  vecchiaia  ai   coltivatori   diretti,
          mezzadri e coloni".
             -  Il  testo  del  comma  6  dell'art. 37 della legge n.
          88/1989 e' il seguente:
             "6.  L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per
          i coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni  con  decorrenza
          anteriore   al   1    gennaio  1989  e  delle  pensioni  di
          riversibilita'  derivanti  dalle  medesime,  nonche'  delle
          relative    spese    di    amministrazione    e'    assunto
          progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
          stabilita  con  la  legge  finanziaria, tenendo anche conto
          degli  eventuali  apporti  di  solidarieta'   delle   altre
          gestioni".