Art. 12. 
                        Disposizioni abrogate 
  1. Sono abrogati gli articoli 116 e  116-  bis  delle  disposizioni
approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736,  e  successive
modificazioni e integrazioni. E' altresi' abrogato il  secondo  comma
dell'articolo  139  del  testo  unico  approvato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 15 dicembre 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          Note all'art. 12:
             -  Il  testo  degli articoli e delle norme sugli assegni
          bancari, circolari e su titoli  speciali  dell'istituto  di
          emissione,  e  dei Banchi di Napoli e di Sicilia, approvate
          con R.D. n. 1736/1933, era il seguente:
             "Art.  116 (come modificato dall'art. 139 della legge 24
          novembre 1981, n. 689). - E' punito  con  la  multa  da  L.
          10.000  a  L.  1.000.000 e nei casi piu' gravi anche con la
          reclusione sino a sei mesi, salvo che il fatto  costituisca
          reato punibile con pena maggiore:
              1)  chiunque  emette  un  assegno bancario senza averne
          avuto dal trattario l'autorizzazione;
              2) chiunque emette un assegno bancario senza che presso
          il trattario esista  la  somma  sufficiente,  ovvero,  dopo
          averlo  emesso  e  prima della scadenza dei termini fissati
          per la sua presentazione, dispone altrimenti in tutto o  in
          parte della somma;
              3) chiunque emette un assegno bancario con data falsa o
          mancante di uno dei requisiti indicati ai numeri 1), 2), 3)
          e 5) dell'art. 1 e all'art. 11;
              4)  chiunque  emette  un  assegno  bancario  contro  le
          disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo 6.
            Nei  casi  piu'  gravi  la  condanna  per uno dei delitti
          previsti nei numeri 1) e 2) del comma  precedente  importa,
          indipendentemente dall'applicazione dell'art. 69 del codice
          penale, la pubblicazione della sentenza di condanna  e  del
          divieto  di  emettere  assegni  bancari  o  postali  per un
          periodo da uno a tre anni.
             Se  il  colpevole, nei casi preveduti nei numeri 2) e 3)
          fornisce al trattario la somma  prima  della  presentazione
          dell'assegno,  la  pena  e'  ridotta  alla meta' e, qualora
          l'emissione sia stata compiuta per un fatto  scusabile,  va
          esente  da pena. (Importi originari della multa indicata al
          primo comma: L. 50 e L. 500, aumentati di quaranta volte ai
          sensi dell'art. 3 della legge n. 603/1961, con assorbimento
          di precedenti aumenti, e di cinque volte  per  effetto  del
          primo comma dell'art. 113 della legge n. 689/1981)".
             "Art.  116-  bis  (come  sostituito  dall'art. 140 della
          legge  24  novembre  1981,  n.  689).  -  Chiunque,  avendo
          riportato   la   pena   accessoria  prevista  dall'articolo
          precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti  e'
          punito,  per  il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai
          sensi dell'articolo 389 del codice penale.
             Si  applica  la  reclusione  da sei mesi a due anni e la
          multa da lire centomila a lire due milioni, a chi, violando
          il  divieto di emettere assegni bancari e postali, commette
          uno dei delitti previsti dai numeri 1 e 2 del  primo  comma
          dell'articolo precedente.
             La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il
          divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata
          di due anni".
             -  Il  secondo comma dell'art. 139 del testo unico delle
          disposizioni legislative in materia postale, di  bancoposta
          e  di  telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973,
          con  riguardo  al  condannato  alla  pena  prevista   dalle
          disposizioni vigenti per aver messo in circolazione assegni
          senza  disponibilita'  di  credito  sul   conto   corrente,
          prevedeva  che:  "Il  giudice puo' ordinare che la sentenza
          sia pubblicata per estratto su uno o piu' giornali a  spese
          del condannato".